Agente di commercio: limiti al diritto di esibizione della documentazione contabile della preponente

Torniamo a parlare dell’articolo 1749 del Codice Civile che sancisce, al comma terzo, il diritto dell’agente di commercio di esigere dalla preponente tutte le informazioni necessarie a verificare l’esatto adempimento dell’obbligo di corrispondere le provvigioni dovute.

Con una recente sentenza, la n. 19319 del 29 settembre 2016, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro), ha ribadito che il diritto dell’agente di cui sopra, e la correlativa obbligazione della preponente, sono emanazione del ben noto principio di carattere generale per il quale la preponente deve agire con lealtà e buona fede nei rapporti con l’agente, gestendo il rapporto con trasparenza: la preponente ha dunque l’obbligo di consegnare all’agente, almeno trimestralmente, un estratto conto, il più analitico possibile, delle provvigioni dovute e l’agente può richiedere alla preponente (anche al di fuori di un giudizio) tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, che la preponente deve mettere a disposizione. Qualsiasi patto contrario intervenuto tra le parti è nullo.

La Corte ha tuttavia anche rilevato che la tutela di tale diritto dell’agente non è senza limiti. In particolare, quando l’agente propone domanda giudiziale di esibizione dei documenti contabili della preponente (ricordiamo che, ai fini di verifica, l’agente potrebbe chiedere, oltre all’estratto dei libri contabili della proponente, copia delle fatture di vendita, gli estratti contabili periodici che non gli siano stati consegnati e le ricevute dei versamenti Enasarco effettuati), deve formulare una richiesta circostanziata con riferimento alle vicende rilevanti del rapporto ed ai fatti che, con tali documenti, l’agente intende provare e deve dimostrare che la disponibilità di tali documenti è indispensabile, sul piano probatorio, ai fini dell’accertamento dei diritti che intende far valere in giudizio. L’agente deve quindi avere – e deve provarel’effettivo interesse ad ottenere l’esibizione in giudizio dei documenti contabili della preponente.

In particolare, la domanda di esibizione dei documenti contabili risulterà giustificata quando l’agente non abbia mai neppure ricevuto gli estratti provvigionali periodici, mentre sarà rigettata quando, come nel caso esaminato dalla sentenza citata, la pretesa dell’agente si presenti come domanda esplorativa, generica e svuotata del necessario carattere strumentale.

È opportuno pertanto che la preponente diligente e corretta impronti il rapporto con l’agente alla massima trasparenza, anche sotto il profilo della comunicazione dei conteggi delle provvigioni e delle relative informazioni contabili, in adempimento al proprio obbligo di informazione. Qualora così non fosse, l’agente dispone di un importante strumento per ottenere tali informazioni, del quale dovrà però fare un utilizzo parimenti corretto.

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