Videosorveglianza: novità dall’INL sul controllo a distanza dei lavoratori

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la circolare n. 1881/2019 in risposta alle numerose richieste di chiarimento circa la corretta applicazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) nelle ipotesi in cui vi siano cambi di titolarità dell’impresa che ha installato gli impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.

Nella circolare, l’INL afferma che, nel caso subentri un nuovo proprietario, non sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex articolo 4 qualora non siano mutati:

- i presupposti legittimanti (ad esempio, la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza sul lavoro);

- le modalità di funzionamento dell’impianto. 

In tal caso è richiesto che il titolare subentrante comunichi all’Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione all’installazione degli impianti gli estremi del provvedimento stesso e che attesti con dichiarazione che non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità d’uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

Qualora i richiamati presupposti siano mutati, al contrario sarà  necessario avviare  nuovamente  le  procedure  ex  articolo  4  L. n. 300/1970. 

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