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Contratto con influencer o content creator: guida completa per l’inquadramento giuridico e i relativi obblighi contributivi

Tempo lettura: 4 minutiIn un mercato in continua crescita, diventa necessario per le aziende inquadrare correttamente influencer e content creator sotto il profilo contrattuale e previdenziale.

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Contratto con influencer o content creator: guida completa per l’inquadramento giuridico e i relativi obblighi contributivi

Il 2025 rappresenta un anno decisivo per il settore dell’influencer marketing in Italia, con un mercato che si stima raggiungerà i 370 milioni di euro. Di fronte a questa crescita, diventa fondamentale per le aziende comprendere come stipulare correttamente un contratto con un influencer o un content creator, definirne il giusto inquadramento giuridico e gestire adeguatamente i conseguenti obblighi contributivi.

 

 

Influencer e content creator: definizioni

 

Come molti di voi sapranno, un influencer è una figura capace di influenzare opinioni e comportamenti grazie a una forte presenza su social network come Instagram, TikTok o YouTube. Un content creator, invece, produce contenuti originali – video, post, podcast – per informare, ispirare o intrattenere il pubblico. Entrambi collaborano spesso con aziende, ma le modalità di collaborazione e il loro inquadramento fiscale e previdenziale possono variare sensibilmente.

 

 

Il nuovo codice ATECO per influencer marketing

 

A riprova del fatto che queste figure emergenti sono ormai diventate realtà concrete nel mondo in cui viviamo, dal 1° gennaio 2025 è attivo in Italia il codice ATECO 73.11.03, che identifica ufficialmente l’attività di influencer marketing e content creation. Questo codice consente di attribuire in modo preciso il corretto regime contributivo e fiscale, facilitando la gestione dei rapporti di collaborazione con influencer e content creator.

 

 

Inquadramento giuridico dell’influencer o content creator in base al contratto concluso

 

Scegliere la tipologia contrattuale più adatta con influencer o content creator è fondamentale per evitare rischi di riqualificazione e sanzioni contributive da parte dell’INPS. Le aziende devono valutare attentamente le modalità con cui si struttura la collaborazione.

 

Vediamo i possibili inquadramenti:

 

Collaborazione etero-organizzata

 

Quando l’azienda committente stabilisce come, quando e dove deve avvenire la pubblicazione dei contenuti – come spesso accade con i micro-influencer – siamo in presenza di una collaborazione etero-organizzata. In questo caso, l’inquadramento dell’influencer o del content creator ricalca quello del lavoratore subordinato: è obbligatoria l’iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (salvo eccezioni, come nel caso dei lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS), con contribuzione ordinaria pari al 33% (di cui 23,81% a carico dell’azienda committente/datore di lavoro e 9,19% a carico dell’influencer/lavoratore) e ulteriori contributi dovuti per il finanziamento di malattia, maternità e altre prestazioni.

 

Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)

 

Quando l’influencer o content creator conserva autonomia nella gestione della propria attività, la collaborazione si configura come coordinata e continuativa. Questo tipo di contratto con influencer o content creator comporta l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, con un’aliquota del 33% per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata (o del 24% per gli iscritti ad altre gestioni) e ripartizione dei contributi nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 del collaboratore/influencer/content creator; ulteriori contributi sono dovuti per il finanziamento di malattia, maternità e altre prestazioni.

 

Contratto di agenzia con influencer o content creator

 

Se la collaborazione si basa su un incarico (o un rapporto) stabile, finalizzato a promuovere la conclusione di contratti con l’azienda/preponente in una determinata “zona” (che, secondo una giurisprudenza emergente, può identificarsi nel pubblico di follower), l’influencer può essere considerato agente di commercio. È il caso esaminato dal Tribunale di Roma nella sentenza 2615/2024, che – in un’ipotesi di errato inquadramento di un rapporto con un’influencer – ha condannato una società al pagamento all’Enasarco di ingenti somme a titolo di contributi, sanzioni e FIRR (Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto).

Se si concretizzano gli elementi costitutivi di un contratto di agenzia, oltre all’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS e alla Fondazione Enasarco,  è obbligatorio versare una contribuzione ordinaria alla Gestione commercianti interamente a carico dell’agente e una contribuzione integrativa all’Enasarco pari al 17%, da calcolare su tutte le somme percepite dall’agente/influencer/content creator, nei limiti dei minimali e massimali contributivi annui, che va suddivisa equamente: 50% a carico dell’impresa/preponente e 50% a carico dell’agente/influencer.

 

Inquadramento dell’influencer o content creator in base all’attività svolta

 

La corretta qualificazione dell’influencer o del content creator dipende non solo dal tipo di contratto concluso e da come viene impostato il rapporto tra le parti, ma anche dalla natura dell’attività prevalente svolta dall’influencer o content creator.

 

Lavoro autonomo

 

Attività libero professionale

Se l’attività/prestazione è svolta in autonomia, senza vincoli di subordinazione, e presenta un carattere prevalentemente personale e intellettuale – come spesso accade nel caso dei content creator – l’inquadramento previdenziale dell’influencer o content creator rientra nell’ambito del lavoro autonomo di tipo professionale. In questo caso, è prevista l’iscrizione alla Gestione Separata INPS (salvo iscrizione ad altre forme previdenziali), con onere contributivo interamente a carico del professionista.

 

Attività d’impresa

 

Se invece l’attività ha carattere imprenditoriale, con una prevalenza degli elementi organizzativi su quelli personali, l’influencer o content creator è tenuto a iscriversi alla Gestione Commercianti INPS, con onere contributivo interamente a carico proprio.

 

 

Lavoro nello spettacolo

 

Quando l’influencer o content creator realizza performance artistiche (musica, teatro, spettacolo dal vivo) e la sua attività è riconducibile al lavoro nello spettacolo (art. 3, d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 708/1947, come aggiornato dal D.M. 15/3/2005), è prevista: l’iscrizione obbligatoria al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, con contribuzione ordinaria pari al 33% (di cui il 23,81% a carico del datore e il 9,19% a carico del lavoratore), a prescindere dalla natura del rapporto (autonomo o subordinato); ulteriori contributi sono dovuti per il finanziamento di malattia, maternità e altre prestazioni sociali.

 

 

Conclusione: verso una maggiore regolamentazione del settore

 

Il settore dell’influencer marketing o content creation sta attraversando un processo di progressiva regolamentazione che richiede maggiore professionalità. L’adattamento delle normative esistenti (fiscali, contributive e pubblicitarie) al settore digitale ha comportato maggiori responsabilità per gli operatori. La corretta gestione degli obblighi contributivi e fiscali non è solo una questione di rispetto delle normative, ma rappresenta un elemento essenziale per la sostenibilità del business. Chi opera in questo ambito – sia come influencer o content creator, sia come azienda committente – deve sviluppare competenze specifiche o affidarsi a professionisti qualificati, considerando che la materia presenta ancora questioni interpretative complesse e una giurisprudenza in continua evoluzione.

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