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Agenzia, il patto di non concorrenza è valido anche senza indennità specifica

Tempo lettura: 3 minutiIl patto di non concorrenza nell’agenzia è valido anche senza indennità specifica. Scopri l’evoluzione giurisprudenziale e le ultime sentenze della Corte

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Agenzia, il patto di non concorrenza è valido anche senza indennità specifica

Patto di non concorrenza nel contratto di agenzia: validità senza corrispettivo

 

Nel panorama del diritto commerciale e giuslavoristico, il tema della concorrenza post-contrattuale nel rapporto di agenzia continua a generare dibattiti accesi tra operatori del settore e giuristi. Una recente pronuncia della Suprema Corte ha riportato l’attenzione sulla validità del patto di non concorrenza nel quale manchi la previsione di un corrispettivo economico ad hoc. L’ordinanza n. 1226/2026, conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. Civ., Ordinanza 29 agosto 2024, n. 23331) ai sensi del quale l’esclusione della concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia è valida anche in mancanza del corrispettivo pur previsto dalla norma e dalla contrattazione collettiva.

 

La questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 1751 bis del Codice Civile. La norma disciplina la limitazione della concorrenza dell’agente per il periodo successivo allo scioglimento del contratto e prevede la corresponsione di un’indennità di natura non provvigionale. Non è tuttavia esplicitamente prevista la nullità del patto in assenza di compenso.

Per la giurisprudenza, pertanto, la naturale onerosità del patto è derogabile dalle parti, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e, comunque, non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale. La mancata specifica valorizzazione economica dell’impegno di non concorrenza si può giustificare come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia.

In altri termini, la tutela della concorrenza leale e la protezione del portafoglio clienti della mandante possono essere garantite senza che scatti automaticamente una sanzione di nullità per difetto di onerosità specifica.

Tuttavia, la dottrina prevalente solleva dubbi sulla tenuta di questo approccio “formale”. Molti autori sottolineano infatti che un patto che limita la concorrenza senza alcuna contropartita rischia di alterare il sinallagma contrattuale. Se la concorrenza viene compressa in modo significativo senza alcun corrispettivo, il nesso di reciprocità tra le prestazioni potrebbe venire meno, configurando un difetto di causa concreta del patto, elemento essenziale del negozio contrattuale.

Nonostante queste critiche, la Cassazione insiste nel ritenere che la concorrenza post-contrattuale sia un elemento disponibile dalle parti, a meno che non si provi una sproporzione tale da inficiare l’intero assetto negoziale.

 

L’evoluzione giurisprudenziale sul patto di non concorrenza ha visto un passaggio da una visione più rigida a una più flessibile. Prima dell’inserimento nel Codice Civile dell’art. 1751 bis sul patto di non concorrenza nel rapporto di agenzia, si applicava per analogia la disciplina del lavoro subordinato (art. 2125 c.c.): la mancanza di corrispettivo alla limitazione della concorrenza era pertanto affetta da nullità assoluta. L’introduzione della specifica disposizione nella disciplina del contratto di agenzia e le peculiarità del rapporto hanno portato i giudici a distinguere i due ambiti: la concorrenza nell’agenzia è regolata da una norma speciale che non revede la relativa indennità come requisito di validità ad substantiam.

 

Le sentenze più significative, oltre alla già citata Ordinanza del 2026, includono precedenti che hanno ribadito come la retribuzione della non concorrenza possa essere oggetto di rinuncia o di regolamentazione forfettaria all’interno delle provvigioni ordinarie, salvo eventuale conguaglio finale.

La dottrina suggerisce comunque prudenza: per evitare contenziosi sulla concorrenza, è sempre preferibile dettagliare il valore economico attribuito alla sua limitazione.

 

In conclusione, sebbene la concorrenza possa essere esclusa “gratuitamente” secondo i giudici, la stabilità del rapporto suggerisce di non trascurare mai l’aspetto dell’equità sostanziale tra le parti.

 

 

 

Limiti e tutele aggiuntive

 

In sintesi, la validità del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia, pur non richiedendo la previsione di un corrispettivo specifico per la giurisprudenza più recente, è comunque subordinata a stringenti limiti oggettivi:

 

– deve essere pattuito per iscritto;

– deve avere una durata massima di due anni dalla cessazione del rapporto e riguardare la medesima zona e clientela oggetto del contratto di agenzia.

 

Occorre infine considerare che l’articolo 1751 bis del Codice Civile, pur non comminando la nullità per la mancata pattuizione del corrispettivo, tuttavia prevede che, in difetto di accordo sull’indennità di non concorrenza, le parti – verosimilmente l’agente – possano rivolgersi al giudice affinché la determini, anche in via equitativa, con riferimento alle circostanze concrete del singolo rapporto di agenzia e, in particolare, a: corrispettivi riscossi dall’agente nel corso del rapporto, cause di cessazione del contratto, ampiezza della zona contrattuale ed esistenza del vincolo di esclusiva a favore di un solo preponente.

 

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