AI, in vigore le nuove regole italiane: cosa cambia per l’impresa tra autorità, lavoro e reati
Con i decreti legislativi 160 e 179 del 2026 l’Italia ha completato l’attuazione dell’AI Act. Il precedente d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, su polizia, biometria e responsabilità penale e civile, è in vigore dal 30 settembre. Il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato in Gazzetta l’8 ottobre, ha 54 articoli ed entra in vigore il 23 ottobre. Insieme definiscono chi controlla, quanto si rischia e quali decisioni non si possono più lasciare a un algoritmo basato sull’AI.
Chi controlla i sistemi AI e quanto si rischia
Il d.lgs. 179 attribuisce i compiti. AgID è l’autorità di notifica, ACN è l’autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con l’Unione. Banca d’Italia, CONSOB e IVASS vigilano sui sistemi AI ad alto rischio nei rispettivi settori, mentre il Garante privacy resta competente per i profili di sua spettanza.
Le sanzioni amministrative arrivano a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate, a 15 milioni o al 3% per la violazione degli obblighi di fornitori, importatori, distributori e deployer, a 7,5 milioni o all’1% per informazioni inesatte date alle autorità. Si applicano salvo che il fatto costituisca reato.
Lavoro e AI: l’ultima parola spetta sempre a una persona
È la parte del decreto 179 che toccherà più imprese. L’art. 41 stabilisce che, quando si usano sistemi di IA nei processi sul rapporto di lavoro, le decisioni finali su assunzione, modifica e cessazione, compresi provvedimenti disciplinari e valutazioni delle prestazioni, non possono basarsi unicamente su un trattamento automatizzato. La decisione spetta a una persona fisica con un potere effettivo e autonomo. Una firma messa a valle di un output AI già confezionato, senza capacità o possibilità di discostarsene, non soddisfa la norma.
Il testo regola anche i dettagli che decidono i casi concreti: a) la ricerca e la selezione delle candidature non sono considerate decisione finale, anche quando escludono qualcuno dalle fasi successive. Il filtro automatico AI dei curricula resta quindi possibile, ma la scelta di chi assumere no; b) il consenso del lavoratore non è un’eccezione al divieto: non si aggira con una clausola nel contratto o con un’informativa firmata; c) prima del trattamento il datore di lavoro dà l’informativa prevista dal d.lgs. 152/1997; d) il lavoratore può chiedere, tramite una persona, una motivazione comprensibile della decisione, con l’indicazione di quanto abbiano pesato i sistemi di AI e dei principali parametri considerati; e) il licenziamento e le decisioni prese in violazione di queste regole sono nulli.
La nullità è la conseguenza più pesante, perché comporta gli effetti tipici del licenziamento nullo. In pratica, un provvedimento disciplinare fondato su un punteggio generato da un software AI, senza una valutazione umana documentata, diventa un rischio da contenzioso. Conviene che l’azienda conservi traccia di chi ha deciso, su quali elementi e perché si è confermato o corretto l’output del sistema AI, e che sappia rispondere a una richiesta di motivazione.
Altre due norme completano il quadro. L’art. 42 collega l’IA al testo unico sulla sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori informazione e formazione sui rischi derivanti dall’uso dei sistemi di AI e sulle misure di prevenzione adottate. L’art. 48 consente a PA e agenzie per il lavoro di usare l’AI per orientamento e incontro tra domanda e offerta, ma solo con supervisione umana, trasparenza e tutela dei lavoratori dalla discriminazione. Se il sistema HR AI è classificato ad alto rischio entra in gioco anche il profilo penale dell’art. 437-bis, di cui si dice sotto.
Reati penali e AI: il nuovo art. 437-bis c.p.
Il d.lgs. 160/2026 inserisce nel codice penale, tra i delitti contro l’incolumità pubblica, l’art. 437-bis, dedicato ai sistemi di AI ad alto rischio (quelli dell’art. 6 e dell’allegato III dell’AI Act: infrastrutture critiche, selezione e gestione del personale, biometria, servizi essenziali). Il primo comma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per progettazione, addestramento, produzione e immissione sul mercato, oppure omette le misure di sorveglianza umana. Il secondo comma colpisce, con clausola di riserva a favore del reato più grave, chi altera un sistema AI ad alto rischio, con la reclusione da due a sei anni. Il terzo comma estende la punibilità alle omissioni commesse con colpa grave, con pena ridotta da un terzo a un sesto, e il quarto riguarda l’utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana sull’AI, punito come nel primo comma. Se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato le pene salgono, da due a otto anni per le omissioni e da tre a dieci per l’alterazione.
La condotta, da sola, non basta. Perché il reato esista deve derivarne un pericolo concreto per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale. Si tratta quindi di un reato di pericolo: non occorre che qualcuno sia stato ferito, ma è necessario che dall’omissione o dall’alterazione sia derivata una situazione reale e accertata di rischio per quei beni, collegata alla condotta da un nesso causale. Come osserva la dottrina, la rilevanza penale è circoscritta dal riferimento ai sistemi AI ad alto rischio e dalla necessità di un pericolo concreto per beni giuridici di particolare rilevanza. Non ogni inosservanza degli obblighi tecnici dell’AI Act diventa quindi un illecito penale, e di riflesso un illecito 231. Una decisione algoritmica AI errata, una documentazione incompleta o un difetto di sorveglianza restano violazioni amministrative, finché non producono quel pericolo.
Anche per la colpa grave serve cautela: il giudice dovrà guardare alla conoscibilità del rischio, agli avvisi ricevuti, alle carenze ripetute e alla reale disponibilità di misure preventive. Il solo verificarsi dell’incidente non basta a presumerla. Un’impresa che ignora le segnalazioni su un sistema AI critico si espone molto più di una che ha adottato i controlli e subisce comunque un malfunzionamento imprevedibile.
L’art. 612-quater c.p.: i deepfake generati da AI
La l. 132/2025 ha introdotto questo delitto. Punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, senza consenso, cede, pubblica o diffonde immagini, video o voci falsificati con sistemi di AI e idonei a ingannare, se ne deriva un danno ingiusto. Anche qui serve un evento: il danno, anche non patrimoniale, deve essersi verificato. Si procede a querela, d’ufficio in alcuni casi (connessione con delitti perseguibili d’ufficio, vittima incapace per età o infermità). Non punisce la sola creazione del contenuto. Per un’impresa il rischio sta in marketing e comunicazione: testimonianze inventate, voci clonate, avalli attribuiti a persone reali tramite AI. Se l’AI serve a commettere un altro reato può scattare l’aggravante dell’art. 61, n. 11-undecies, c.p., a patto che sia stata mezzo insidioso o abbia ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze.
Il riflesso 231: l’impatto dei reati AI sull’art. 25-vicies
Entrambi i reati entrano nel catalogo del d.lgs. 231/2001 con il nuovo art. 25-vicies. L’ente rischia da seicento a mille quote per l’art. 437-bis, fino a circa 1.549.000 euro, e da duecento a settecento quote per il 612-quater. Si aggiungono le sanzioni interdittive dell’art. 9, comma 2, lett. b) -e): sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicizzare beni e servizi.
La responsabilità non scatta per ogni violazione dell’AI Act. Serve che uno dei due reati sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, con gli ordinari criteri di imputazione. Il vantaggio nell’uso di AI può stare, ad esempio, nel risparmio sui controlli o nel rilascio accelerato di un sistema AI. Se l’autore materiale non viene individuato l’ente può rispondere lo stesso (art. 8), e un fornitore esterno di soluzioni AI non sposta automaticamente la responsabilità.
Segreti commerciali: algoritmi AI e dati di addestramento
L’art. 52 del d.lgs. 179 aggiunge un comma 1-bis all’art. 98 del codice della proprietà industriale. Chiarisce che, se ricorrono le condizioni dei segreti commerciali, ne fanno parte anche dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di AI, cioè architetture dei modelli, funzioni di ottimizzazione, procedure e configurazioni di addestramento. L’art. 53 affida le controversie alle sezioni specializzate in materia di impresa.
La norma toglie un dubbio ma non regala una tutela automatica. Le condizioni restano quelle dell’art. 98: l’informazione deve essere effettivamente segreta, avere valore economico proprio perché segreta ed essere protetta da misure ragionevolmente adeguate. Un dataset AI condiviso con un fornitore senza clausole di riservatezza, o un modello AI accessibile a tutti i dipendenti senza controlli, rischia di non qualificarsi. Per chi sviluppa o addestra modelli AI con dati propri significa documentare chi accede, con quali credenziali e con quali vincoli contrattuali, e inserire nei contratti con fornitori e partner clausole su riservatezza, uso dei dati per l’addestramento AI e restituzione o cancellazione.
C’è poi un riflesso nel contenzioso sui danni da AI. Il giudice può ordinare l’esibizione di log e documentazione tecnica, e il decreto 160 prevede che l’ordine tuteli i segreti commerciali tramite l’art. 121-ter del codice della proprietà industriale. Per questo conviene che l’impresa individui in anticipo ciò che considera segreto AI, per chiedere le cautele quando arriva la richiesta.
Cosa fare per adeguare l’azienda alla normativa AI
Il modello organizzativo va rivisto sulla base di una mappatura reale dei sistemi di AI in uso, compresi quelli adottati senza passare da ICT e Legal. Servono altresì: a) un risk assessment sul rischio-reato AI, processo per processo; b) un responsabile della sorveglianza umana con potere effettivo di fermare il sistema AI e di discostarsi dall’output nei processi HR; c) una procedura per approvare le modifiche e per ottenere il consenso sui contenuti sintetici generati da AI; d) clausole nei contratti con fornitori e agenzie AI, che da sole non trasferiscono la responsabilità e che proteggono dati e algoritmi come segreti commerciali; e) flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e conservazione di log ed evidenze sui sistemi AI.
Chi non ha sistemi AI ad alto rischio dovrebbe documentare questa conclusione, e valutare comunque a parte il 612-quater.
Altre novità normative su AI, sandbox e professioni
L’art. 26 del decreto istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano (sandbox) per l’AI, previsto dall’art. 57 dell’AI Act. È posto sotto la vigilanza diretta delle autorità nazionali e serve alla cooperazione con le autorità, all’innovazione e all’apprendimento normativo basato sui risultati della sperimentazione. Mira anche a un accesso più rapido al mercato europeo, in particolare per PMI e start-up. In pratica un’impresa può provare un sistema AI, anche in aree regolate, sotto il controllo dell’autorità e con un dialogo preventivo sulla conformità, anziché scoprire i problemi a prodotto già sul mercato. Il decreto prevede convenzioni tra le autorità e università, enti di ricerca, istituzioni AFAM e ITS Academy, con possibilità di distacco temporaneo del personale e di esoneri didattici per i docenti coinvolti. Le regole di dettaglio su accesso, gestione e cooperazione transfrontaliera arriveranno con atti successivi, e fino ad allora non è possibile dire quali requisiti dovranno avere i candidati. Il segnale è comunque chiaro: il legislatore vuole evitare che la sola compliance ostacoli chi sviluppa prodotti AI innovativi.
Inoltre l’art. 47 impone agli ordini professionali di integrare nei programmi di formazione iniziale e continua percorsi di alfabetizzazione e aggiornamento sull’AI. I percorsi devono coprire profili tecnici, giuridici e deontologici, tra cui la trasparenza verso il cliente, il carattere antropocentrico dell’AI e la responsabilità decisionale che resta in capo al professionista – il termine per gli ordini è di sei mesi. Per avvocati, commercialisti, ingegneri e consulenti significa che l’uso dell’AI nello studio diventa materia di formazione obbligatoria e di deontologia: chi la impiega risponde comunque del risultato e deve poter spiegare al cliente cosa ha fatto fare allo strumento AI. Obblighi analoghi riguardano magistrati e personale giudiziario (art. 46) e i professionisti sanitari, con l’AI inserita nell’ECM (art. 51). Il decreto richiama l’art. 4 dell’AI Act sull’alfabetizzazione del personale, che vale anche per le imprese che usano sistemi di AI.
Infine l’art. 49 incide sulla l. 49/2023: l’impiego di sistemi di AI nella prestazione professionale può comportare una modulazione dell’equo compenso, secondo parametri legati alla classe di rischio del sistema AI, da definire con decreti ministeriali entro dodici mesi. La norma dice “può”, non “deve”: non esiste uno sconto automatico per chi usa l’AI, e la misura dipenderà dai decreti. Per ora il committente non può pretendere compensi ridotti sulla sola base dell’uso di strumenti di AI, e il professionista farà bene a indicare nel preventivo e nel contratto se e come li usa e con quale supervisione. Quando arriveranno i parametri si capirà se il criterio premierà i sistemi AI a basso rischio o penalizzerà quelli più complessi.