Contratti online: la doppia stretta di legge e giurisprudenza tra formazione del consenso e diritto di recesso
Contratti online: una tendenza che si consolida
Negli ultimi mesi il quadro delle regole applicabili ai contratti conclusi online sta subendo un irrigidimento su più fronti, tra loro convergenti.
Da un lato la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su due vicende distanti per materia, ma identiche nel nucleo giuridico, ha ribadito che l’approvazione delle clausole vessatorie nei contratti telematici non può risolversi in meccanismi “leggeri” di adesione, come flag, caselle, sistemi di opt out, se non accompagnati da una reale e specifica manifestazione di consapevolezza.
Dall’altro, il legislatore europeo e quello italiano hanno introdotto, con l’art. 54-bis del Codice del Consumo, un obbligo tecnico puntuale che sposta l’attenzione dal momento della conclusione del contratto a quello, speculare, del suo scioglimento: il recesso.
Il filo conduttore è lo stesso: la forma non è più un adempimento a sé, ma un veicolo di volontà e consapevolezza.
Contratti online: il fronte giurisprudenziale, due ordinanze, un solo principio
Nell’ordinanza n. 20945/2026, la Cassazione è stata chiamata a valutare l’efficacia di una clausola di foro esclusivo inserita nelle condizioni generali di un contratto di fornitura energetica concluso tramite procedura di touch point (ndr. adesione a un form web con selezione di caselle dette “flag”).
La società fornitrice sosteneva che la clausola derogatoria della competenza territoriale fosse stata approvata specificamente, con doppio flag, in conformità al modello dell’art. 1341, comma 2, c.c. La Corte ha escluso questa equivalenza e richiamando l’art. 13 del d.lgs. n. 70/2003, che estende ai contratti conclusi per via telematica le regole generali sulla formazione del contratto, e il criterio già enunciato da Cass. n. 9413/2021 sulla distinzione tra firma elettronica semplice e firma digitale avanzata, la Corte ha chiarito che l’approvazione specifica di una clausola vessatoria in un contratto telematico richiede l’utilizzo di una firma elettronica autenticata (tipicamente tramite codice OTP inviato via sms o e-mail).
Se ne deduce che qualunque clausola vessatoria inserita nelle condizioni generali sottoscritte online rischia l’inefficacia se il meccanismo di raccolta del consenso non consente di ricostruire un’approvazione specifica e tracciabile, distinta dall’accettazione generale del contratto.
Nell’ordinanza n. 12153/2026, relativa a un contratto di abbonamento con clausola di tacito rinnovo, la Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inefficace modulo contrattuale che prevedeva l’accettazione in blocco di tutte le condizioni generali con la prima firma, lasciando poi alla seconda sottoscrizione l’eventuale “espunzione” (ndr. opt out) delle clausole non gradite, tramite indicazione del relativo numero.
La Corte ha ritenuto tale sistema strutturalmente incompatibile con la funzione dell’art. 1341, comma 2, c.c.. Infatti, l’accettazione o il rifiuto specifico delle clausole vessatorie serve a richiamare l’attenzione dell’aderente sul contenuto sfavorevole prima che la clausola produca effetti. Un meccanismo di opt out capovolge questa logica e non rispetta le previsioni di legge.
Contratti online: il fronte normativo e la funzione digitale di recesso (art. 54-bis Codice del Consumo)
Sul versante legislativo, a partire dal 19 giugno 2026 è entrato in vigore l’art. 54-bis del Codice del Consumo, introdotto dal d.lgs. 209/2025 in recepimento della direttiva (UE) 2023/2673. La norma impone a ogni professionista che concluda contratti a distanza con consumatori tramite interfaccia online l’obbligo di predisporre una funzione dedicata all’esercizio del diritto di recesso, direttamente utilizzabile sulla piattaforma.
I requisiti sono: la funzione deve essere identificata con una dicitura inequivocabile, restare visibile e accessibile per l’intero periodo di recesso, consentire l’invio di una dichiarazione con i dati identificativi del cliente e del contratto, prevedere un passaggio di conferma distinto dalla compilazione iniziale, e generare un avviso di ricevimento su supporto durevole. Il momento rilevante ai fini del rispetto del termine è quello dell’invio della dichiarazione da parte del consumatore.
Inoltre, la nuova funzione si aggiunge, senza sostituirli, ai canali di recesso già previsti dagli articoli 52 e seguenti del Codice del Consumo (raccomandata, PEC, modulo tipo, altra dichiarazione esplicita).
Per le imprese che operano con contratti online queste previsioni, che prima erano solo un’opzione di best practice, diventano ora un presidio di compliance a rischio di contenzioso e di sanzioni salate.
Checklist: gli obblighi di compliance per i contratti online
- Formazione del contratto e clausole vessatorie
- Individuare tutte le clausole qualificabili come vessatorie ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.;
- Prevedere, per ciascuna clausola vessatoria, un meccanismo di approvazione specifica;
- Sostituire la mera spunta di casella (“flag”) con una firma elettronica autenticata (es. OTP via sms/e-mail);
- Verificare che il richiamo alle clausole non sia solo numerico e cumulativo, ma comprenda almeno una sintetica indicazione del contenuto di ciascuna clausola vessatoria richiamata;
- Conservare la tracciabilità informatica dell’approvazione specifica;
- Rivedere i moduli di adesione al rinnovo tacito ed eliminare meccanismi di espunzione e sostituirli con accettazione espressa.
- Diritto di recesso (art. 54-bis Codice del Consumo)
- Implementare, entro la scadenza normativa, una funzione digitale di recesso ben visibile sull’interfaccia, con dicitura inequivocabile;
- Garantire che la funzione resti accessibile per l’intera durata del periodo di recesso, non solo al momento dell’acquisto;
- Introdurre un passaggio di conferma distinto rispetto alla compilazione iniziale;
- Implementare l’invio automatico e senza ritardo di un avviso di ricevimento su supporto durevole (data, ora, contenuto della dichiarazione);
- Mantenere attivi tutti gli altri canali di recesso già previsti;
- Aggiornare le condizioni generali e l’informativa precontrattuale per dare atto della nuova funzione come canale aggiuntivo, non esclusivo.