Revoca degli amministratori per mala gestio

I giudici del Tribunale di Milano nel pronunciarsi in sede di procedimento per gravi irregolarità da parte dell'organo amministrativo di due S.p.a. (controllante e controllata), hanno applicato il nuovo secondo comma dell'articolo 2086 Codice Civile, fornendone un’interpretazione forse peculiare ma che, difatti, apre la strada alle future questioni generate dalla riforma.

Le modifiche apportate dall'articolo 375, del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza all'articolo 2086, oggi in forza del medesimo rubricato “Gestione dell'impresa”, introducono in capo all'imprenditore il dovere di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

La norma, come si può constatare, prevede un generale obbligo per l'imprenditore, non solo di ragionevolmente organizzare la rilevazione di situazioni patologiche che potrebbero sfociare in una crisi d’impresa e la gestione delle relative segnalazioni, ma anche di prendere in considerazione l'intera operatività aziendale e assicurarne la continuità nel tempo, considerando tale ultimo concetto nella sua più estesa accezione.

Si tratta di principi, questi, oggi applicabili alle S.r.l ed alle S.p.a con sistema dualistico così come alle società di persone, in forza del richiamo al suddetto articolo presente negli articoli 2475, 2380-bis, 2409-novies e 2257 c.c.

In particolare, i motivi della denuncia ex articolo 2409, trovavano fondamento nello stato di crisi in cui entrambe le società già versavano e comunque, ove il tribunale avesse ritenuta non provata l'insolvenza, in una conclamata situazione di dubbia configurabilità di continuità aziendale e nell'inadeguatezza della gestione rispetto ai relativi obblighi.

Di rilievo ai fini della decisione è l'attenzione riservata alla dichiarazione, resa dallo stesso amministratore unico di entrambe le società, secondo il quale le stesse erano effettivamente in grado di far fronte alle obbligazioni correnti, ma non di sistemare le posizioni debitorie risalenti. Egli si era dunque limitato alla ricerca di nuovi finanziatori interessati all'acquisto delle azioni e a valutare la cessione di alcune farmacie rientranti nel patrimonio delle società.

Tuttavia nessuna di tali iniziative, peraltro meramente ipotetiche e non incluse in alcun preciso piano industriale ovvero di ristrutturazione del debito, è stata ritenuta in linea con quanto richiesto dalla normativa. A tali conclusioni i giudici faranno conseguire la ricorrenza dei presupposti e soprattutto delle gravi irregolarità di gestione sulle quali fondare il provvedimento di revoca dell’organo amministrativo e di nomina di amministratore giudiziario.

La sentenza mette così in luce la necessaria adozione di modelli concreti ed attuabili e, in mancanza, apre ad un'ulteriore via garantista per soci, sindaci e revisori mediante la denuncia per mala gestio dai confini sempre più ampi.

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