Come cambierà il crowdfunding tra un anno?

Il 7 ottobre 2020 è stato pubblicato il testo del Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, che diventerà pienamente efficace il 10 novembre 2021.

Il Regolamento, riconoscendo al crowdfunding un importante ruolo per lo sviluppo di PMI e startup, sottolinea in apertura come tale strumento possa contribuire a fornire alle PMI un valido mezzo per superare l’impossibilità di accedere ai finanziamenti, che costituisce un problema particolarmente rilevante in tutti gli Stati membri, anche quelli in cui l'accesso al credito bancario è rimasto stabile durante la crisi finanziaria. Oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, il crowdfunding è in grado altresì di offrire alle imprese altri vantaggi, quali la validazione di un'idea imprenditoriale e la creazione di un network per l’imprenditore.

Nell'ottica di favorire lo sviluppo di questo strumento in chiave europea, il Regolamento si pone l'obiettivo di superare alcuni degli ostacoli creati dalle differenze delle singole normative nazionali, fermo restando il necessario equilibrio tra ampliamento dell’accessibilità al mercato e tutela per gli investitori.

Innanzitutto, occorre osservare che il Regolamento si applica solo a ciò che riguarda l'equity crowdfunding, ovverosia quella forma di investimento on-line, mediante portali autorizzati, che comporta l'acquisto di un vero e proprio titolo di partecipazione in una società. Restano quindi fuori dallo spettro del Regolamento:

  • Consumer lending, che consistono in servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti in qualità di consumatori;
  • Donation crowdfunding, i quali si basano sul modello della donazione.

Ancora, il Regolamento non si applica a prestatori di servizi che raccolgono offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5.000.000 di euro, che devono essere calcolate su un periodo di 12 mesi, per ogni proprietario del progetto in finanziamento.

Passando alla parte centrale del Regolamento, esso concederà alle piattaforme autorizzate piena operatività sul territorio dell'Unione e, conseguentemente, permetterà ad ogni utente di investire su portali di altri Stati membri.

Grazie a questa apertura, ogni PMI e startup dell'Unione potrà raccogliere fondi sull'intero territorio della stessa, fermo restando il limite dei 5 milioni di euro sopra ricordato.

Il Regolamento offre importanti elementi anche sul piano della tutela dell'investitore, sia tramite la configurazione di diritti in capo a quest'ultimo che prevedendo obblighi di informazione e trasparenza in capo ai fornitori dei servizi di crowdfunding.

In questo senso, i due elementi più significativi possono essere rintracciati nella:

  • Predisposizione da parte del fornitore di servizi di un test d'ingresso di verifica delle conoscenze dell'investitore, al fine di valutare se i servizi offerti sono appropriati ai potenziali investitori non sofisticati.

Nel caso in cui il test abbia esito negativo, il fornitore è tenuto ad informare detti potenziali investitori non sofisticati che i servizi offerti sulle proprie piattaforme di crowdfunding potrebbero essere inappropriati per loro ed emana nei loro confronti una segnalazione di rischio, di modo che gli investitori riconoscano chiaramente di aver ricevuto e compreso il contenuto di quest’ultima.

  • Previsione di un periodo di riflessione precontrattuale, il quale permette all'investitore non sofisticato di ritirare la propria offerta, senza fornire alcuna motivazione e senza incorrere in alcuna penalità, a patto che non siano decorsi più di quattro giorni. Si tratta di una sorta di diritto di recesso.

In conclusione, il breve quadro qui trattato lascia intendere come l'Unione Europa miri a mettere a disposizione dei propri operatori economici strumenti volti a creare sempre maggiori opportunità di mercato, soprattutto per realtà quali PMI e startup. A questo punto, si tratta di attendere e vedere la risposta dei destinatari del Regolamento.

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