Importanti modifiche sul regime IVA per l’e-commerce e marketplace

Dal 1° aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, sul proprio sito, le funzionalità telematiche necessarie affinché gli operatori del commercio elettronico interessati dalle modifiche IVA introdotte dalla Direttiva 2017/2455 possano adempiere gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento previsti dalle nuove regole, che diverranno operative dal 1°luglio 2021.

La Direttiva, in fase di recepimento, introdurrà modifiche normative relative alla tassazione delle vendite a distanza, che riguarderanno:

  1. Vendite a distanza intra-UE, vale a dire le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo del trasporto o della spedizione a destinazione dell’acquirente, a condizione che l’acquirente sia un soggetto passivo che non è assoggettato all’IVA di acquisti intracomunitari oppure sia un privato consumatore.

Per questa tipologia di vendite, è prevista la tassazione IVA nel Paese di consumo, ossia nel luogo di arrivo della spedizione o del trasposto a destinazione dell’acquirente, a meno che tutte le vendite UE cumulativamente considerate non superino la soglia di 10.000 euro annui. In quest’ultimo caso, le vendite saranno tassate nel Paese di partenza.

  1. Imposizione IVA ai marketplace, importante novità che comporterà che si considereranno effettuate dalle piattaforme elettroniche che facilitano la vendita le (i) operazioni di vendita a distanza intra-UE effettuate da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo (quindi un consumatore finale) con arrivo del trasporto/spedizione nel territorio di quest’ultimo, e/o (ii) le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi extra-UE con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Le operazioni di cui al punto (i) sono le classiche operazioni di drop shipping mentre quelle di cui al punto (ii) sono, ad esempio, le operazioni in cui il marketplace facilita la vendita di beni importati da fornitori cinesi o provenienti da altro Paese extra-UE.

Poiché in questi casi la cessione al consumatore finale si riterrà effettuata dal marketplace, sarà quest’ultimo ad essere tenuto agli obblighi IVA.

Per adempiere gli obblighi IVA che tali modifiche impongono, l’Agenzia ha quindi introdotto un’apposita sezione sul proprio sito, organizzata come segue:

  1. per le vendite a distanza Intra-Ue, il
  • Regime Oss extra-UE, limitato ai soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione sul territorio UE;
  • Regime Oss UE, per i (i) soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, (ii) soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia, e (iii) soggetti passivi senza stabile organizzazione in Italia che spediscano/trasportano merci a partire dall’Italia;

 

  1. per le vendite di beni importati da Paesi extra-Ue, il regime Ioss, per la registrazione di (i) soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, (ii) soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia, e (iii) soggetti passivi senza stabile organizzazione in Italia.  

PIVA IT02230331205

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