Videoregistrazioni che provano furto del dipendente: utilizzabili se…

Con la sentenza del 28 giugno 2021, la Corte d’Appello di Venezia Sezione Lavoro ha riconosciuto al datore di lavoro la possibilità di utilizzare le videoregistrazioni all’interno dei locali aziendali per provare il furto del dipendente e, di conseguenza, licenziarlo per giusta causa, fermo il rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori sui controlli a distanza (articolo 4, Legge n.300 del 1970).

La vicenda riguardava il licenziamento di una dipendente di una sala giochi, rea di aver commesso piccoli furti (110 euro in 3 giorni) dalla cassa in sua gestione. A seguito delle segnalazioni ricevute da altri quattro dipendenti circa comportamenti anomali della cassiera tenuti in un periodo di 3 giorni ravvicinati, il datore di lavoro procedeva a visionare le videoregistrazioni delle giornate successive e scopriva l’illecito commesso dalla dipendente.

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello si è pronunciata favorevolmente sulla legittimità dell’utilizzo delle videoregistrazioni raccolte, visto che:

  1. Esisteva un accordo con le rappresentanze sindacali che consentiva l’utilizzo delle videoregistrazioni nei casi in cui, in base ad elementi istruttori acquisiti dal datore di lavoro, si poteva ritenere che il dipendente avesse tenuto comportamenti di particolare gravità;
  2. Il datore di lavoro aveva utilizzato le videoregistrazioni solo a seguito di segnalazioni circa comportamenti anomali della dipendente ricevuti da altri quattro colleghi;
  3. La dipendente doveva ritenersi pienamente informata dell’esistenza delle telecamere, tenendo conto del ruolo di rappresentante sindacale che ricopriva.

Nel caso di specie, i giudici hanno quindi ritenuto le videoregistrazioni perfettamente utilizzabili dal datore di lavoro per provare il furto e giustificare il licenziamento della dipendente.

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