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EU-Inc: la nuova Srl europea che si costituisce online in 48 ore e con 100 euro.

Tempo lettura: 4 minuti La Commissione UE presenta EU-Inc: la Srl digitale costituibile in 48 ore con 100€. Procedure armonizzate, regimi innovativi e liquidazione veloce.

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EU-Inc: la nuova Srl europea che si costituisce online in 48 ore e con 100 euro

Il 18 marzo 2026 è stata presentata dalla Commissione europea all’Europarlamento la bozza istitutiva della nuova Srl europea detta EU-Inc., che si costituisce online in sole 48 ore e con cento euro.

Tale Srl è stata definita da Ursula von der Leyen il “ventottesimo regime” europeo, in quanto non sostituisce i 27 ordinamenti nazionali e oltre 60 forme giuridiche societarie diverse oggi presenti, ma si aggiunge ad esse per creare una società al passo con le esigenze moderne pur lasciando libera scelta all’imprenditore.

 

 

EU-Inc: gli obiettivi e la natura societaria

 

La bozza presentata dalla Commissione ha come obiettivo quello di costruire una nuova forma societaria a responsabilità limitata europea armonizzando le procedure di costituzione, modifica e liquidazione.

Secondo le “domande e risposte della Commissione europea”, per circa l’80% delle imprese la frammentazione delle normative e delle forme societarie odierne costituisce un ostacolo significativo all’avvio, alla gestione o alla chiusura di un’impresa nell’UE.

 

La Commissione istituirà un’interfaccia BRIS (ndr. Business Registers Interconnection System, un sistema europeo per l’interconnessione dei Registri delle Imprese dei vari stati membri dell’Unione Europea) che consentirà di registrare le imprese EU-Inc. e di trasmettere le relative informazioni, che dovranno essere presentate una sola volta, facilitando dunque l’interconnessione europea e l’accesso da parte dei cittadini e delle imprese e aumentando la trasparenza.

 

Non sono previsti Tribunali specializzati, ma la Commissione incoraggia gli Stati a designarli, rafforzando in tal modo la fiducia transfrontaliera e degli investitori.

 

Le caratteristiche fondamentali di questa nuova Srl europea sono: responsabilità limitata per i soci; la personalità giuridica al momento della registrazione; la possibilità di essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche; e la creazione ex novo oppure tramite operazioni domestiche o cross-border.

 

Inoltre la costituzione avverrà tramite modelli standard di statuto comunitario con una procedura centralizzata e collegata ai registri nazionali delle imprese.

 

La EU-In si caratterizza per la spiccata digitalizzazione, infatti ogni procedura avverrà via internet. Tutte le comunicazioni interne e verso esterni avverranno per via digitale, tranne se vi sono previsioni contrarie nello statuto o in accordi aggiuntivi.

 

Le nuove società potranno essere costituite in 48 ore al costo massimo di cento euro, ed entro i due giorni si esaurirà il controllo preventivo.

 

Durante la costituzione di una società o in caso di modifiche successive, sarà previsto il coinvolgimento di un soggetto terzo per effettuare controlli preventivi. Mentre nella fase iniziale il notaio effettuerà una verifica standard volta a confermare l’identità dei fondatori e la regolarità dell’atto costitutivo.

 

Le informazioni della società, tra cui l’identificativo unico europeo, il codice fiscale e la partita IVA, insieme ai dati richiesti dagli enti fiscali e previdenziali, saranno inviate automaticamente dal registro delle imprese competente agli altri organi interessati. In questo modo, la società non dovrà più fornire le stesse informazioni a più autorità.

 

La Commissione ha anche affermato con chiarezza che la proposta non incide sulla legislazione in materia di lavoro, fiscalità o su altre normative.

 

 

EU-Inc: le sanzioni e le procedure di insolvenza

 

Per poter conoscere il sistema sanzionatorio bisognerà attendere la stesura dell’intero progetto legislativo.

 

La liquidazione si baserà sul modello della “fast track liquidation”. Infatti, il procedimento è interamente digitale e le tempistiche sono rapide (es. i creditori possono presentare entro trenta giorni le opposizioni).

La procedura di liquidazione veloce può essere attivata solo se: l’impresa non ha condotto attività significativa; non possiede asset economicamente rilevanti; non vi sono addebiti o passività in sospeso; i creditori hanno dato il loro consenso; e non ci sono contenziosi pendenti.

In questo modo, il processo è sicuro, trasparente e consente una chiusura rapida senza rischi per le parti coinvolte.

 

Le procedure di insolvenza per le start-up innovative si baseranno su un criterio unico per il loro avvio, e cioè l’incapacità di pagare i debiti contratti. Le procedure si baseranno su un modulo standard senza l’obbligo di un avvocato. Si considera ammesso l’elenco dei crediti fornito dall’amministratore della procedura di insolvenza o dal debitore, salvo obiezioni specifiche da parte del creditore accelerando l’insinuazione dei crediti.

 

Le procedure di insolvenza per tutte le imprese si svolgeranno tutte in digitale. Questo per velocizzare le attività di controllo e concludere le procedure entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di apertura del procedimento. Gli Stati membri hanno l’obbligo di istituire una o più piattaforme d’asta digitali.

 

Importanti sono dunque le definizioni delle imprese, le quali devono essere univoche a livello europeo. Per questo la Commissione raccomanda agli Stati membri di adeguarsi agli standard europei definendo:

 

– impresa innovativa: “società i cui costi di ricerca e sviluppo hanno rappresentato almeno il 10% dei costi operativi o il 5% delle vendite totali negli ultimi tre anni. Un’impresa può anche essere considerata innovativa se ha sviluppato o svilupperà nel prossimo futuro un’importante innovazione che comporta un rischio di insuccesso tecnologico o industriale”;

– start-up innovativa: “impresa innovativa con meno di 100 dipendenti, un fatturato annuo o totale di bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e un periodo di operatività inferiore ai 10 anni”;

– scale-up innovativa: “impresa innovativa che ha un fatturato annuo o totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro e ha registrato un aumento del numero di dipendenti o dei ricavi del 20% negli ultimi due anni. Deve inoltre avere meno di 750 dipendenti oppure non essere quotata in borsa”.

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