Marchio "China Export": frode in commercio o vendita di prodotti con segni mendaci?

La Corte di Cassazione (sentenza n. 32388, 18 novembre 2020) ha chiarito che la commercializzazione di merce a marchio CE ("China Export") può integrare sia la frode in commercio che la vendita di prodotti con segni mendaci, nella misura in cui la marcatura sia tale da generare nel consumatore l'erronea convinzione che il marchio indichi la conformità dei prodotti allo standard europeo – i due simboli differiscono infatti solo nella grandezza e nella distanza delle lettere – e da inquinare la regolarità dell'ordine economico.

La massima rappresenta una parziale inversione rispetto alla giurisprudenza antecedente della stessa Corte, secondo la quale "Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio la consegna di merce (nella specie, occhiali da sole) recante la marcatura CE (indicativa della locuzione "China Export") apposta con caratteri tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione che i prodotti rechino, invece, il marchio CE (Comunità Europea), poiché l'apposizione di quest'ultimo ha la funzione di certificare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e qualità previsti per la circolazione dei beni nel mercato europeo" (sentenza n. 45916/14, ribadita in sentenza n. 33397/18).

Il nuovo approdo giurisprudenziale viene argomentato partendo dalla constatazione che i rapporti tra le due fattispecie di reato – frode in commercio (articolo 515 del codice penale) e vendita di prodotti con segni mendaci (articolo 517 del codice penale) – si spiegano nei termini del concorso formale, dato che la prima fattispecie ha come bene giuridico la tutela dei diritti del singolo consumatore alla correttezza e buona fede negli scambi commerciali mentre la seconda protegge l'interesse generale all'ordine economico (in questo senso, sentenza n. 247/11). Di conseguenza, nulla esclude che il fatto sia giuridicamente qualificabile sia come frode che come vendita di prodotti con segni mendaci.

Dunque, concludendo, se fino ad oggi la Cassazione aveva ritenuto il fatto rilevante solo ai fini dell'integrazione della frode in commercio, a seguito della pronuncia qui segnalata, esso acquisisce rilevanza penale altresì ai fini del diverso reato della vendita di prodotti con segni mendaci con conseguente aggravio sanzionatorio per il soggetto attivo della condotta.

TVA IT02230331205

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