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Il diritto di accesso ai dati personali è limitato dal diritto di difesa

Tempo lettura: 3 minutiIl Tribunale amministrativo federale austriaco ha rigettato il ricorso di un interessato, che aveva contestato di aver ricevuto una comunicazione parziale ed incompleta dei dati personali oggetto della propria istanza di accesso, avendo dato rilievo alle esigenze difensive manifestate

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Il provvedimento del Tribunale amministrativo federale austriaco

Lo scorso 8 Luglio 2024 il Tribunale amministrativo federale austriaco si è pronunciato in merito ad un ricorso riguardante un’ipotesi di conflitto tra il diritto di accesso ai dati personali e il diritto di difesa, confermando la decisione precedentemente espressa dal Garante per la protezione dei dati personali austriaco.

Nel caso specifico, l’ente nei confronti del quale l’interessato aveva esercitato il proprio diritto di accesso aveva provveduto a comunicare a quest’ultimo una parte significativa dei dati personali, con esclusione dei soli dati inerenti a due procedimenti pendenti nei confronti dello stesso interessato.

Nel caso in questione, sia il Garante Austriaco sia l’Autorità Giudiziaria hanno riconosciuto la prevalenza del diritto di difesa rispetto al diritto all’accesso ai dati personali. Nell’addivenire a tale conclusione entrambi avevano valutato positivamente la condotta dell’ente, che aveva fornito all’interessato un numero considerevole di documenti (in base a quanto indicato, a seguito dell’istanza di accesso ai dati, erano stati consegnati 187 documenti).

Merita considerare che la decisione in questione, oltre ad esplicare i propri effetti relativamente al caso oggetto della controversia ha inevitabilmente rilevanza anche per tutti gli Stati membri, dal momento che la stessa contiene indicazioni interpretative in merito alle disposizioni del GDPR.

Per completezza, riportiamo qui di seguito il link che rinvia alla decisione in lingua tedesca.

Sul rapporto tra l’esercizio del diritto di accesso ai dati e il diritto alla difesa

Il GDPR, nel disciplinare l’esercizio del diritto di accesso ai dati, ha contemplato la possibilità che tale esercizio sia concorrente con altri diritti, prevedendo espressamente all’art. 15, paragrafo 4, che “il diritto di ottenere copia dei dati … non deve ledere i diritti e le libertà altrui”.

Ciò implica che al diritto alla protezione dei dati personali, comprendente anche l’esercizio dei relativi diritti, tra cui l’accesso ai dati, non può essere riconosciuta una tutela assoluta, ma necessariamente tale tutela deve contemperarsi con “i diritti e le libertà altrui”.

In proposito, chiare indicazioni interpretative sono contenute nel cons. 63 del GDPR, in cui è rilevato che il diritto di accesso “non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale”, con l’ulteriore precisazione che “tali considerazioni non dovrebbero condurre ad un diniego a fornire all’interessato tutte le informazioni”.  

La controversia in questione, ha riguardato un caso di conflitto tra l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali e l’esercizio del diritto di difesa, anch’esso meritevole di considerazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 15, paragrafo 4 del GDPR.

Nel valutare la controversia, sia il Garante che il Tribunale austriaco hanno dato rilievo al fatto che l’ente destinatario dell’istanza di accesso avesse operato responsabilmente, fornendo all’interessato un rilevante numero di documenti contenenti dati personali e omettendo la divulgazione unicamente di quelli che avrebbero potuto ledere il proprio diritto di difesa, per effetto dell’interferenza che si sarebbe potuta verificare relativamente a due procedimenti pendenti nei confronti dello stesso interessato.

Considerazioni conclusive sulla decisione del Tribunale amministrativo federale austriaco

La decisione resa dal Tribunale amministrativo federale austriaco fornisce utili spunti interpretativi in merito alle ipotesi di conflitto tra l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali e altri diritti e libertà altrui, relativamente ai quali sia necessario operare un bilanciamento.

Nello specifico, il Tribunale ha dato rilievo al legittimo interesse dell’ente alla tutela della riservatezza delle proprie informazioni, da utilizzarsi nell’ambito di procedimenti in corso: va, comunque, considerato che, nel giungere a tale statuizione, il Tribunale ha tenuto conto del comportamento complessivo del titolare nel riscontrare la richiesta dell’interessato, valutandone la condotta nell’ottica del principio di “accountability”.

Da un punto di vista operativo, il comportamento del titolare, nel caso in questione, non si è risolto in un totale diniego a fornire tuti i dati, ma, anzi, ha evidenziato un “approccio attento e responsabile” nei confronti del diritto alla protezione dei dati personali e dell’interessato, estrinsecatosi (i) nel fornire copia di un numero rilevante di documenti e (ii) nell’ aver operato un equo bilanciamento dei diritti coinvolti, in virtù del quale il titolare ha unicamente omesso la comunicazione di quei dati la cui divulgazione avrebbe potuto comportare una indebita compressione del proprio diritto di difesa.

In sintesi, è possibile concludere che nella decisione del caso in questione particolare rilevanza è stata attribuita alla condotta del titolare del trattamento, essendo stato valutato positivamente l’approccio dell’ente, destinatario dell’istanza di accesso ai dati personali, nel cercare un contemperamento tra i due diritti coinvolti, dando rilievo alla diligenza e correttezza del relativo operato.

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