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Imballaggi, stretta UE: cosa cambia per le imprese con il nuovo regolamento PPWR

Tempo lettura: 3 minutiQuesta normativa, a differenza della precedente direttiva 94/62/CE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale, garantendo un'armonizzazione delle regole in tutto il mercato unico

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Imballaggi, stretta UE: cosa cambia per le imprese con il nuovo regolamento PPWR

L’Unione Europea ha varato già da mesi il nuovo Regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation), pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Regolamento (UE) 2025/40. Questa normativa, a differenza della precedente direttiva 94/62/CE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale, garantendo un’armonizzazione delle regole in tutto il mercato unico.

L’obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente l’impatto ambientale degli imballaggi, che oggi rappresentano circa il 36% dei rifiuti solidi urbani in Europa, promuovendo un’economia realmente circolare. Le nuove norme coprono l’intero ciclo di vita del packaging, dalla progettazione alla gestione del fine vita.

 

 

Le scadenze chiave da segnare in calendario

 

Le imprese devono prepararsi a un percorso di adeguamento progressivo. Sebbene il regolamento sia entrato in vigore l’11 febbraio 2025, la maggior parte delle disposizioni diventerà vincolante a partire dal 12 agosto 2026.

Ecco le date principali:

  • 12 agosto 2026: applicazione generale della maggior parte delle norme. Da questa data, ad esempio, scattano i limiti severi sulla presenza di sostanze pericolose come i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti;
  • 12 febbraio 2027: i venditori di cibo e bevande da asporto (settore Horeca) dovranno garantire ai clienti la possibilità di utilizzare i propri contenitori riutilizzabili;
  • 1° gennaio 2030: scatta una serie di obblighi e divieti cruciali:
    • tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili;
    • entreranno in vigore divieti specifici per alcuni imballaggi in plastica monouso;
    • gli imballaggi in plastica dovranno contenere una percentuale minima di materiale riciclato, variabile dal 10% al 35% a seconda della tipologia;
    • scatteranno obiettivi vincolanti di riutilizzo per diversi settori;
  • 2035 e 2040: ulteriori step per la riduzione complessiva dei rifiuti da imballaggio (rispettivamente -10% e -15% rispetto al 2018) e aumento delle quote di contenuto riciclato.


Chi rientra negli obblighi e chi no


Il regolamento si applica a tutti gli operatori economici della filiera del packaging: produttori di materiali, trasformatori, importatori, distributori e rivenditori, inclusi gli operatori dell’e-commerce. In sintesi, chiunque immetta un imballaggio sul mercato europeo, anche vendendo i prodotti ivi contenuti, è coinvolto.

Sono previste delle esenzioni per le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo fino a 2 milioni di euro) da alcuni obblighi specifici, come quelli relativi al riutilizzo. Tuttavia queste esenzioni non sono automatiche e andranno valutate caso per caso, senza esimere dal rispetto dei requisiti generali di sostenibilità e sicurezza.


Attività e settori maggiormente impattati

Il PPWR avrà un impatto trasversale, alcuni settori dovranno affrontare però cambiamenti più radicali:

  • settore alimentare e bevande: saranno vietati gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura fresca sotto 1,5 kg, le monoporzioni per condimenti, salse e zucchero in bar e ristoranti, e le bottigliette per l’acqua negli hotel;
  • e-commerce e logistica: viene introdotto un limite massimo del 50% di spazio vuoto per gli imballaggi raggruppati, per il trasporto e per il commercio elettronico, per contrastare il fenomeno dell’ “overpackaging”;
  • settore “Horeca” (Hotel, Ristoranti, Café): divieto per i piccoli flaconi monouso per prodotti da toilette negli hotel;
  • produzione di imballaggi: le aziende dovranno riprogettare i packaging per renderli “riciclabili su larga scala” e aumentare il contenuto di materiale riciclato.

 

Il quadro italiano attuale: recepimento, autorità competente e sanzioni

 

Una delle novità più significative del PPWR è la sua natura di regolamento, che lo rende direttamente e simultaneamente applicabile in tutti i 27 Stati membri, Italia inclusa, senza bisogno di una legge di recepimento nazionale. Questo elimina le differenze normative tra i Paesi che spesso caratterizzavano le precedenti direttive.

Detto questo, spetta a ogni Stato membro definire alcuni aspetti operativi fondamentali, come le autorità di controllo e il regime sanzionatorio:

  • Autorità competente per la vigilanza: in Italia, il ruolo di autorità di vigilanza del mercato per il rispetto dei requisiti del PPWR sarà molto probabilmente affidato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in collaborazione con ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per gli aspetti tecnici e di monitoraggio. Le Camere di Commercio potrebbero essere coinvolte per i controlli documentali a livello locale, come già avviene per altre normative di prodotto;
  • sanzioni: il PPWR impone agli Stati membri di introdurre sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”. L’Italia dovrà emanare un decreto legislativo specifico per definire l’apparato sanzionatorio. Basandosi sulla normativa attuale (D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale), si può prevedere un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie che potrebbero variare in base alla gravità della violazione. Le sanzioni potrebbero colpire:
    • l’immissione sul mercato di imballaggi non conformi (es. non riciclabili, contenenti sostanze vietate);
    • il mancato rispetto degli obiettivi di contenuto riciclato o di riutilizzo;
    • la mancanza o la non conformità della documentazione tecnica e della Dichiarazione UE di conformità;
    • la violazione dei divieti specifici (es. uso di packaging monouso vietati).

 

Oltre alle multe, la sanzione più grave resta il ritiro obbligatorio del prodotto dal mercato e il divieto di commercializzazione, con un danno economico e reputazionale enorme per l’impresa.

 

Le aziende dovranno quindi predisporre una documentazione tecnica e una Dichiarazione UE di conformità per ogni tipologia di imballaggio, attestando il rispetto di tutti i requisiti previsti dal PPWR. Questo fascicolo sarà fondamentale in caso di controlli da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

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