Easy free back: regime semplificato per le merci esportate rese dai clienti di e-commerce.

Con due provvedimenti l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adegua il regime semplificato per l'e-commerce a quanto già previsto per tutte le operazioni di reintroduzione di merci nel paese.

In particolare, con la determinazione direttoriale n.435445/20 si annuncia la possibilità per i soggetti che trattino resi di merci a seguito di transazioni svolte su piattaforme di commercio elettronico di richiedere l'iscrizione annuale in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "e-commerce RETRELIEF (ERR) Returnedgoods – Relief from import duty". Alla dimostrazione da parte del richiedente di determinati requisiti sarà dunque applicabile la procedura semplificata caratterizzata da specifiche formalità dichiarative e deroghe applicabili ai controlli doganali attualmente in uso per le operazioni della specie.

Il secondo provvedimento, la circolare n.46/2020, dettaglia la procedura da seguire, nell'ottica di snellimento dell’attività amministrativa, e, con l’intento di offrire ogni possibile contributo al rilancio dell'economia nazionale, estende poi la semplificazione a tutte le operazioni di rientro a prescindere dalla originaria modalità di vendita delle stesse, on-line o in presenza.

L'operatore che riveste la qualità di esportatore abituale ed è titolare di plafond spendibile al momento della presentazione della dichiarazione doganale, può inoltre richiedere che non venga applicata l'IVA presentando apposita dichiarazione di intento.

Sono, infine, esplicitate le diverse novità in rapporto alla compilazione del DAU (Documento Amministrativo Unico), il quale dovrà presentare adeguate informazioni per la tracciabilità della merce con valorizzazione del campo 37 "Regime doganale" e del campo 24 "natura della transazione". L’Agenzia ha divulgato a tale scopo anche un video che possa supportare l'utente nell'adempimento delle formalità.

Guarda il video.

Si rammenta in ogni caso che, per i soggetti non ammessi a beneficiare delle summenzionate eccezioni, la procedura ordinaria utilizzata in applicazione dell'art. 203 del Codice Doganale dell'Unione prevede che su istanza della persona interessata sia possibile ottenere la reintroduzione in franchigia presentando, di volta in volta, all'atto dell'adempimento delle formalità doganali di reintroduzione, copia della dichiarazione di esportazione e ogni altra documentazione idonea ad effettuare il controllo dell'identità della merce da reimportare con quella precedentemente esportata, nonché a dimostrare che le merci sono reintrodotte nello stato in cui erano state esportate.

Leggi la determinazione direttoriale n.435445/20 e la circolare n.46/2020.

PIVA IT02230331205

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