Il Garante estende fuori dei confini europei il diritto all’oblio

Con il suo recente provvedimento, il n. 557 del 2017, il Garante per la protezione dei dati personali italiano (“Garante”) ha accolto il reclamo di un ricorrente contro il rifiuto di Google di rimuovere, dalle liste dei risultati europei ed extraeuropei da un motore di ricerca gestito dalla società, ventisei Url raggiungibili digitando il suo nome e il cognome.

Il provvedimento è stato emesso all’esito del ricorso di un professore universitario italiano, residente fuori dal continente europeo, che ha visto pubblicate su blog e siti internet amatoriali notizie false o comunque non provate sul suo conto. Il professore ha chiesto a Google di deindicizzare le pagine e, davanti al rifiuto della società di Mountain View, è ricorso davanti al Garante. Preciso oggetto del ricorso è la rimozione dei 26 Url dalla lista dei risultati europei ed extra europei del motore di ricerca gestito da Google.

Secondo il professore la deindicizzazione deve avvenire ovunque e non solo nell’UE e, inoltre, deve essere “permanente”.

Google ha sottolineato che, proprio rispetto alla questione della cd. “cancellazione globale”, vi è al momento una causa pendente davanti alla Corte di Giustizia per “effetto del deferimento effettuato in data 21 agosto 2017 dal Consiglio di Stato francese chiamato a decidere sull'opposizione presentata da Google avverso una decisione dell'Autorità di protezione dei dati francese (CNIL)”. L’accoglimento di tale richiesta rischierebbe di avere esiti potenzialmente conflittuali con la decisione della Corte di Giustizia, per questo Google ha chiesto al Garante di sospendere ogni deliberazione, in attesa che il giudice europeo si pronunci.

Nonostante ciò, il Garante italiano ha accolto la richiesta del ricorrente rispetto alla cancellazione degli URL a livello globale: essendo il ricorrente cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente al di fuori dell’Unione europea, cancellare gli Url legati solo al territorio europeo non impedirebbe il nocumento nei suoi confronti.

A Google è stata quindi ordinata la rimozione degli URL ottenuti digitando il nome e cognome del ricorrente nei motori di ricerca sia nelle versioni europee che extraeuropee, estendendo tale attività anche agli Url già deindicizzati nelle versioni europee di Google.

La decisione consente ai cittadini italiani ed europei di esercitare il diritto all’oblio anche fuori dai confini europei, in maniera globale e, nonostante il legame tra la residenza all’estero dell’interessato e la motivazione adottata sembri limitare gli effetti della decisione, questo provvedimento del Garante fungerà, forse, da apripista ad un futuro ampliamento del diritto all’oblio, da UE ad extra UE; ciò anche alla luce delle nuove regole introdotte per l’applicabilità territoriale del Regolamento europeo in materia di dati personali, il cd. GDPR.

A conferma dell’estensione del diritto all’oblio, comunque, attendiamo la decisione della sopracitata causa pendente innanzi alla Corte di Giustizia Europea.

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