La costituzione delle startup innovative deve avvenire per atto pubblico notarile

Il 29 marzo 2021 il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza n. 2643, con cui ha accolto l’appello del Consiglio del Notariato per la riforma della sentenza n.10004/2017 del Tar Lazio, statuendo l’illegittimità del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 e quindi della modalità di costituzione di startup innovative in modalità digitale, in conformità al modello allegato al Decreto, senza passare dunque per il notaio.

I giudici del Consiglio di Stato si sono pronunciati sull’annullamento del Decreto del Ministero per i seguenti motivi:

  1. Violazione della disposizione di legge a cui dava attuazione, ovverosia la Legge n.33 del 2015, poiché essa non voleva intervenire ad eliminare la classica modalità di costituzione per atto pubblico prevista per le società, come aveva invece erroneamente interpretato il Ministero, bensì era volta a riconoscere al Dicastero semplicemente il potere esecutivo di approvare un modello standard di atto costitutivo/statuto.
  2. Violazione di due direttive europee (la Direttiva 009/101/CE e la Direttiva 2017/1132/UE) che, affermando la necessità di un controllo di legalità in sede di costituzione delle società di capitali affinché essa possa avvenire senza atto pubblico, rendono incompatibili le disposizioni del Decreto, le quali prevedevano invece un semplice controllo della regolarità formale della documentazione (quindi un tipo di controllo diverso dal controllo sostanziale) da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese.

L’accoglimento del ricorso e il contestuale annullamento del decreto da parte del Consiglio di Stato aprono una fase di incertezza (e onerosità) per gli startupper presenti e futuri. Occorrerà attendere un intervento del legislatore che, riconoscendo all’Ufficio del Registro delle Imprese un potere di controllo sostanziale sugli atti costitutivi firmati digitalmente, permetta la costituzione di startup innovative senza atto pubblico in maniera conforme alle disposizioni europee citate.

In attesa di questo intervento “ripristinatorio”, purtroppo l’incertezza regnerà sovrana e ci si recherà dal notaio, soluzione peraltro inevitabilmente più veloce.

La sentenza è accessibile qui.

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