Licenziamento dei dirigenti

Secondo il dato normativo i soggetti esclusi dai licenziamenti per motivi oggettivi – in forza del “blocco dei licenziamenti” – sarebbero quelli rispetto ai quali non trova applicazione l’articolo 3 della L. 604/1966.

Si annoverano pertanto: i lavoratori domestici; gli apprendisti alla scadenza, salva proroga del periodo ex art. 2 co.4 d.lgs. 148/2015; i lavoratori in prova, salvo il recesso legato a motivi estranei al patto di prova e riconducibili all’emergenza COVID (Trib. Roma, Dott. Coco, 25 marzo 2021; Trib. Milano, 21 gennaio 2021; Trib. Milano, Dott.ssa Colosimo, 5 febbraio 2021) e i dirigenti.

Riguardo a questi ultimi, il Tribunale Capitolino ha sollevato perplessità, attraverso un’ordinanza del 26 febbraio 2021 del dr. Conte, che se pur isolata e contraddetta dalla successiva sentenza del 19 aprile 2021 del dr. Pagliarini, è stata fonte di discussione e confronto anche dottrinale.

Secondo l’ordinanza di febbraio infatti i dirigenti sarebbero coperti dal divieto di licenziamento in quanto la loro esclusione porrebbe un problema di ragionevolezza in rapporto con l’art. 3 Cost., problema rafforzato (si direbbe raddoppiato) dal fatto che la stessa categoria è protetta in caso di licenziamento collettivo.

Al contrario il più recente provvedimento di aprile ritiene che l’unica interpretazione possibile dell’art. 46 del DL n. 18 del 2020 convertito con legge n. 27 del 2020 e noto come “Cura Italia”, sia quella di considerare che la categoria dei dirigenti è esclusa dal così detto “blocco”.

Ciò non solo sulla base del dato normativo, ma anche in considerazione della “ratio” che sorregge l’eccezionale e straordinaria previsione del blocco dei licenziamenti i cui profili di costituzionalità sono ancora molto discussi.

Lo spirito e la struttura della normativa emergenziale infatti si regge e si legittima costituzionalmente principalmente in rapporto ad una simmetria che bilancerebbe inibitoria dei recessi da parte datoriale e accesso agli ammortizzatori sociali e conseguente sostenimento dei costi del lavoro a carico della collettività.

Tale binomio e contemperamento di interessi non opera nei confronti dei dirigenti, esclusi dai trattamenti di integrazione salariale. Pertanto, in mancanza della possibilità da parte di costoro di accedere alla cassa integrazione guadagni, i cospicui costi della tutela occupazionale e reddituale della categoria rimarrebbero esclusivamente in carico ai datori di lavoro pregiudicando la libertà di iniziativa economica Costituzionalmente garantita dall’articolo 41 della Costituzione. Così argomentando il dr. Pagliarini, sezione lavoro del Tribunale di Roma, ha dichiarato illegittimo un licenziamento intimato ad un dirigente il 6 maggio 2020 per ragioni organizzative aziendali di efficientamento e contenimento dei costi che avevano giustificato la soppressione della posizione apicale con ridistribuzione delle funzioni in capo ad altri responsabili, ristabilendo che i dirigenti devono rientrare nel blocco.

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