Logistica: attenzione alla responsabilità tra custodia e allarme

La sentenza del Tribunale di Modena (30/10/2019 n. 1669) non contiene elementi di particolare interesse, almeno a prima vista. Infatti, tratta un argomento di particolare rilievo per le imprese che operano nel settore della logistica e per quelle che si avvalgono di servizi di logistica integrata.

In questi casi, come si vedrà, l’attribuzione delle responsabilità passa per una verifica dettagliata dei singoli elementi fattuali e comporta il più delle volte la condanna per semplici omissioni.

I fatti, risalenti ad agosto 2013, traggono origine dal furto occorso tra il 23 e il 24 del mese nell’immobile in cui la società Alfa depositava i propri capi di abbigliamento, locale gestito dalla società Beta con l’obbligo di curarne l’intero processo logistico di scarico, stoccaggio e predisposizione delle merci per l’invio al cliente.

Dalle tre cause riunite e le numerose chiamate di terzi scaturirà un’articolata pronuncia conclusasi con la soccombenza della convenuta così come di due dei terzi chiamati (Delta ed Epsilon), obbligati in solido in quanto società subappaltatrici del servizio di vigilanza e di contro-segnalazione. Non entriamo nel merito degli aspetti assicurativi per non appesantire la trattazione.

Per riassumere i punti salienti della vicenda, l’attrice Alfa chiederà la risoluzione per inadempimento del contratto nonché la condanna della convenuta Beta al risarcimento del danno subito. Veniva infatti eccepito che quest’ultima non avesse informato le forze dell’ordine in seguito ai segnali di allarme ricevuti né avesse rimediato alle anomalie del sistema di sicurezza rilevate già nei giorni precedenti al furto, operazione che avrebbe ridotto il rischio di tale tipo di eventi.

Di contro la difesa sottolineava di aver adottato tutte le cautele necessarie avendo inoltre subappaltato a terze società il controllo e le attività relative all’allarme e all’ispezione del fabbricato, lamentando la presenza di vizi nel sistema antintrusione vendutole e infine spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per il discredito commerciale che la società affermava di aver subito a causa delle contestazioni di Alfa.

L’esame della controversia riunirà inoltre a questa causa l’opposizione nei confronti di Beta avverso due decreti ingiuntivi per il corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto databili allo stesso anno.

Ricostruiti minuziosamente i singoli eventi di quella notte, il Tribunale di Modena viene chiamato a pronunciarsi in primo luogo in merito al titolo del rapporto intercorrente fra le due società accertando la sussistenza in capo a Beta di un’obbligazione di custodia.

Ne conseguirà che “se l’obbligazione di custodia inerisce all’esercizio di un’impresa, il furto è sicuramente un evento prevedibile ed evitabile con gli opportuni accorgimenti (CC III 23.12.2003 n. 19769)” dimodoché essendo chiaramente emerse dall’istruttoria condotte omissive e commissive della convenuta la risoluzione del contratto di logistica è giustificata così come il risarcimento del danno a favore di Alfa, potendosi affermare che, essendo la sottrazione dei beni realmente avvenuta, la reazione ai segnali di allarme effettivamente lanciati dall’impianto e il potenziamento dei servizi di guardiana avrebbero consentito l’arresto tempestivo dei ladri.

D’altra parte, il Giudice rileva con riguardo ai due decreti opposti che il rifiuto dei pagamenti si presenta proporzionato a tale inadempimento, la strumentalità ai servizi oggetto del contratto di logistica ne conferma infatti l’incidenza sul sinallagma. Infine, che l’allegazione del danno da discredito commerciale da parte di Beta è infondata, in quanto le condotte poste in essere non ledono la sua immagine, essendo dichiarazioni veritiere in cui la convenuta non è mai citata.

Interessanti poi gli accertamenti di responsabilità con riferimento alle terze chiamate. Delta, incaricata da Beta dell’ispezione notturna e del monitoraggio delle videoriprese dei luoghi, ed anche Epsilon, subappaltatrice dei servizi di rilevazione continuativa dei segnali di allarme e di invio di pattuglie in loco, non agirono con la dovuta diligenza posto che: la prima non ripeté il giro di ispezione né colse gli indizi cui avrebbe dovuto seguire una maggiore attenzione durante la ronda; la seconda avendo ricevuto ripetuti segnali di anomalia dell’impianto, date le circostanze, avrebbe dovuto figurarsi il rischio di pericolo e reagire di conseguenza all’allarme.

In ultimo, poi, la questione riguardante la garanzia per i vizi del sistema antintrusione contestata da Beta alla società venditrice Gamma.

A tal  proposito ci limitiamo a riportare che il Tribunale ne rigetterà la domanda, non soltanto sulla base della maturata prescrizione del diritto di garanzia e della dimostrata acquiescenza di Beta in merito alla fornitura ricevuta, ma anche non essendo in alcun modo provato il nesso di causalità tra il vizio e il ritardo nella trasmissione del segnale di allarme, atteso che “la condotta alternativa di Gamma avrebbe solo retrocesso temporalmente l’obbligo di intervento di Delta ad un momento anteriore alla manomissione del sistema (l’effrazione della finestra o l’individuazione della centrale e/o delle radiotrasmittenti)”.

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