Sequestro: va verificata la posizione dell’ente indagato

Il 18 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 6391, con cui ha accolto il ricorso avverso l’ordinanza di sequestro preventivo per equivalente sui beni del condirettore di una banca senza aver prima verificato la capienza dell’ente ed eventualmente esperito il sequestro nei confronti di quest’ultimo.

Il condirettore, indagato per i reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e false comunicazioni sociali, lamentava che la disposizione del sequestro per equivalente – avente quindi ad oggetto un bene diverso (nel caso di specie, gli immobili del condirettore) da quello utilizzato per la commissione del reato (nel caso di specie, poco meno di 5 milioni di euro con cui erano state compiute le operazioni incriminate) – era avvenuta in violazione del principio di sussidiarietà, in quanto non preceduta dall'accertamento circa la possibilità di sottoporre a sequestro in forma diretta i beni utilizzati per commettere il reato (dunque la somma di denaro) nei confronti della banca che, in forza del Decreto Legislativo 231 del 2001, era indagata per propria responsabilità amministrativa.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condirettore e rinviato al Tribunale del Riesame per una concreta verifica circa la sussistenza o meno dei presupposti di fatto legittimanti il ricorso, ovverosia, detto altrimenti, affinché motivi che il sequestro disposto sui beni della persona fisica sia stato preceduto da un’irreperibilità dei beni strumentali a commettere il reato presso la banca responsabile ex Decreto 231, nonché che gli stessi beni non possano trovarsi presso altri, non avendo dunque senso ricercarli altrove.

La morale della sentenza è quindi quella di ritenere valido il sequestro dei beni della persona fisica che ha commesso il reato utilizzando i beni (in questo caso, denaro) della persona giuridica solo se si è proceduto a verificare che quest’ultimi non siano ancora "in pancia" della persona giuridica, o comunque reperibili presso terzi. In assenza di specifica motivazione sul punto, l’ordinanza di sequestro sarà dunque annullabile.

La sentenza è accessibile qui.

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