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Licenziamento e telecamere illegittime: il dietrofront della Cassazione

Tempo lettura: 2 minuti Telecamere installate senza accordo sindacale: la Cassazione evidenzia la contraddizione della Corte d’Appello sul licenziamento di una cassiera

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Telecamere senza accordo sindacale, ma i fatti restano: la Cassazione (Cass. civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 16214/2026) espone la contraddizione dei giudici di merito

Una dipendente di un supermercato viene licenziata per giusta causa dopo che le telecamere la riprendono, in venti occasioni, mentre consuma prodotti senza pagarli e viola le norme igieniche. La Corte d’Appello annulla il licenziamento perché le telecamere erano state installate senza accordo sindacale né autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, ma rifiuta di risarcirla perché i fatti non erano stati sostanzialmente smentiti. La Cassazione rileva la contraddizione e rinvia la questione all’Appello.

 

 

I fatti, le parti e la contestazione disciplinare

 

Una lavoratrice dipendente di un supermercato dal settembre 2021 è stata licenziata nel luglio 2023 per giusta causa dopo che il datore di lavoro le ha addebitato, in 20 episodi documentati, di aver consumato prodotti in vendita senza pagarli, di aver messo a rischio di contaminazione il cibo in vendita, di non aver indossato i guanti obbligatori e di non essersi lavata le mani. A causa di “fondato sospetto” la società si era rivolta ad un’agenzia investigativa e dai filmati da essa installati erano emersi i comportamenti in questione.

 

 

Il giudizio di primo grado e l’Appello

 

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso della lavoratrice, ritenendo legittima l’installazione delle telecamere perchè avvenuta a seguito di vuoti di inventario dichiarati dalla società come “fondati sospetti”.

La Corte d’Appello di Roma ha parzialmente ribaltato la decisione, dichiarando illegittimo il licenziamento. Infatti, le telecamere erano state installate senza accordo sindacale né autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro e per rientrare nei “controlli difensivi” e sottrarsi quindi dalle previsioni dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori sarebbe stato necessario un “fondato sospetto” concreto e dimostrato. La Corte ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannato la società al pagamento di 6 mensilità a titolo risarcitorio. Tuttavia, ha respinto la domanda di ulteriore risarcimento per danni all’immagine e per ansia, rilevando che la lavoratrice non aveva sostanzialmente contestato i fatti addebitati e che altri due lavoratori coinvolti nella stessa vicenda avevano ammesso i fatti in sede di conciliazione sindacale.

 

 

Il ricorso in Cassazione

 

Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza d’Appello. La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso incidentale del datore di lavoro, riscontrando una contraddizione nelle motivazioni della Corte d’Appello. Infatti, quest’ultima aveva dichiarato il licenziamento illegittimo per mancanza di prove, dato che le immagini erano inutilizzabili, ma, allo stesso, tempo rigettava il risarcimento proprio perché i fatti erano stati “sostanzialmente non contestati” dalla lavoratrice. La Suprema Corte ha stabilito che la non contestazione e le altre prove agli atti, tra cui le dichiarazioni dei colleghi in sede sindacale, conservano piena rilevanza processuale e devono essere rivalutate, sia per la legittimità del licenziamento sia per il risarcimento. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

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