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Il D.Lgs. 30/2026: nuove regole su greenwashing, durabilità e obsolescenza programmata

Tempo lettura: 4 minuti Il D.Lgs. 30/2026 recepisce la direttiva UE Empowering Consumers: nuove regole su greenwashing, durabilità, obsolescenza programmata ed etichette armonizzate

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Il D.Lgs. 30/2026: nuove regole su greenwashing, durabilità e obsolescenza programmata

Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, nota come “Empowering Consumers for the Green Transition”. Il provvedimento è entrato in vigore il 24 marzo 2026, ma le sue disposizioni troveranno concreta applicazione soltanto a partire dal 27 settembre 2026.

Il decreto interviene sul Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), incidendo in particolare sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette (artt. 18 ss.) e sugli obblighi informativi precontrattuali nei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali (artt. 45, 48 e 49).

 

 

D.Lgs. 30/2026: a chi si applica

 

Il decreto si rivolge ai professionisti, persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, nei rapporti B2C, e a prescindere dal settore merceologico, ogni volta che le loro comunicazioni commerciali contengano asserzioni ambientali o informazioni su durabilità, riparabilità e aggiornamenti software. Sono coinvolti anche i soggetti che rilasciano etichette di sostenibilità e gestiscono sistemi di certificazione ambientale, ora sottoposti a requisiti minimi di affidabilità.

 

 

D.Lgs. 30/2026: a cosa si applica

 

L’ambito oggettivo riguarda in sintesi:

  • le asserzioni ambientali (green claims), esplicite o implicite, relative a prodotti, servizi, professionisti o marchi;
  • le etichette e i marchi di sostenibilità, con o senza sistema di certificazione a supporto;
  • le informazioni su durabilità e riparabilità dei beni, compresi i beni con elementi digitali;
  • gli aggiornamenti software forniti per beni, contenuti e servizi digitali;
  • gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali.

 

 

D.Lgs. 30/2026: cosa vieta

 

Il decreto amplia in modo significativo il catalogo delle pratiche commerciali “in ogni caso scorrette” (la c.d. lista nera dell’Allegato I della direttiva 2005/29/CE, recepita nel Codice del Consumo), tipizzando per la prima volta il greenwashing come illecito autonomo. Tra le condotte vietate:

  • utilizzare asserzioni ambientali generiche (ad es. ecologico) non supportate da prove di un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti;
  • dichiarare la neutralità climatica o un impatto ambientale nullo/ridotto basandosi sulla mera compensazione delle emissioni;
  • utilizzare etichette di sostenibilità prive di un sistema di certificazione adeguato o non basate su verifica di terza parte;
  • attribuire all’intero prodotto benefici ambientali che riguardano in realtà solo una fase specifica del ciclo di vita o della produzione;
  • non informare il consumatore che un aggiornamento software inciderà negativamente sul funzionamento di un bene con elementi digitali;
  • omettere informazioni, quando disponibili al professionista, su una caratteristica introdotta appositamente per limitare la durata del bene (ndr. obsolescenza programmata);
  • asserire falsamente che un bene presenti, in condizioni di uso normale, una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d’uso.

 

 

D.Lgs. 30/2026: cosa si intende per “durabilità” e informativa sugli aggiornamenti software

 

Il decreto introduce nel Codice del Consumo una definizione puntuale, prima assente: la durabilità è intesa come la capacità del bene di mantenere nel tempo le proprie funzioni e prestazioni attraverso un uso normale. Tale definizione deve essere veritiera, verificabile e, quando esiste una garanzia commerciale di durabilità superiore ai due anni, comunicata attraverso lo strumento standardizzato dell’etichetta armonizzata.

Il concetto si intreccia strettamente con quelli di:

  • riparabilità, che deve essere misurata, ove disponibile, tramite l’indice di riparabilità;
  • la disciplina degli aggiornamenti software per i beni con elementi digitali, secondo la quale è necessario indicare al consumatore il periodo minimo per si garantisce la fornitura di aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza, necessari a mantenere la conformità del bene. Inoltre, il professionista deve assicurarsi di informare adeguatamente il consumatore su eventuali effetti negativi e di non presentare come necessari aggiornamenti meramente migliorativi;

 

 

D.Lgs. 30/2026: chi deve esporre l’avviso UE e l’etichetta

 

Il decreto introduce due strumenti informativi standardizzati a livello europeo, con formato e contenuto fissati in allegato (nuovo Allegato II-octies cod. cons.) e aggiornabili tramite atti della Commissione e decreto del MIMIT:

  • l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità: deve essere esposto da tutti i professionisti che vendono beni al consumatore nei contratti a distanza o fuori dai locali commerciali, quale rafforzamento dell’informativa, già esistente, sulla garanzia legale di due anni (L’art. 128 ss. Codice del Consumo, in attuazione della direttiva 771/2019, prevede che, per i beni di consumo, il venditore risponda dei difetti di conformità manifestatisi entro due anni dalla consegna);
  • l’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità: deve essere esposta dai professionisti che offrono, senza costi aggiuntivi per il consumatore e per una durata superiore a due anni, una garanzia commerciale di durabilità sul bene venduto.

Entrambi gli strumenti sono disciplinati in coordinamento con il Regolamento (UE) 2025/1960 e non sono personalizzabili liberamente.

 

 

D.Lgs. 30/2026: cosa devono fare consulenti legali e imprese per adeguarsi

 

  1. Controllo di tutte le asserzioni ambientali già in uso (packaging, siti, materiali pubblicitari, schede prodotto…) per verificare che ogni claim sia supportato da dati verificabili e, se generico, da un’eccellenza ambientale riconosciuta;
  2. Revisione di etichette e marchi di sostenibilità, assicurandosi che siano fondati su sistemi di certificazione conformi e non autoprodotti;
  3. Eliminazione delle affermazioni di neutralità climatica basate sulla sola compensazione delle emissioni;
  4. Aggiornamento della documentazione precontrattuale (artt. 45, 48, 49 c. cons.) per includere: avviso armonizzato sulla garanzia legale, etichetta armonizzata di durabilità (ove applicabile), periodo minimo di aggiornamenti software, indice di riparabilità o, in mancanza, informazioni essenziali su pezzi di ricambio e riparazione;
  5. Verifica delle pratiche relative agli aggiornamenti software, assicurandosi di informare adeguatamente il consumatore su eventuali effetti negativi e di non presentare come necessari aggiornamenti meramente migliorativi;
  6. Mappatura del rischio di obsolescenza programmata;
  7. Coordinamento tra avvisi e informative per evitare incoerenze.

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