Consensi omnibus marketing: la caccia continua
I consensi omnibus nel marketing sono invalidi non rispettando il principio di granularità, come ribadito per l’ennesima volta dal Garante della Privacy nel provvedimento del 27 febbraio 2025 n. 114. Per evitare sanzioni, le aziende devono adottare strategie di raccolta dati trasparenti, garantendo la possibilità di esprimere un consenso libero, specifico e granulare, senza incorrere nelle criticità dei consensi omnibus.
Consensi omnibus: l’interessato deve poter esprimere una volontà granulare e distinta
Così si è espresso il Garante della Privacy – con provvedimento del 27 febbraio 2025 n. 114 – sanzionando per 300 mila euro una società del settore energetico che ha raccolto a “blocco” i dati dei consumatori tramite form online, violando il principio di granularità e utilizzando consensi omnibus.
Tutto parte da alcune segnalazioni relative a telefonate indesiderate che raggiungevano molteplici utenti, nonostante l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni.
Nel corso di una lunga istruttoria, l’autorità ha individuato come la società del settore energetico si avvalesse di un’agenzia terza che permetteva agli utenti, attraverso la compilazione di un form online, di ricevere offerte promozionali di diverse categorie merceologiche.
Gli utenti esprimevano i loro consensi omnibus (in “blocco”), in modo unitario, nei confronti di tutte le finalità di trattamento previste dalla piattaforma online, senza la possibilità di scegliere il settore merceologico-economico maggiormente gradito da cui ricevere offerte.
Nel caso di specie le finalità erano tre:
- Marketing proprio;
- Marketing profilato;
- Cessione a terzi per fini promozionali.
La terza è quella con maggiore rilievo nel caso di specie.
L’invalidità dei consensi omnibus
Questi consensi omnibus (buoni per tutti e tutto), nello specifico quello relativo alla cessione a terzi per fini promozionali, prevedevano “l’uso del telefono con operatore e/o sistemi automatizzati (es. email, sms) e/o invio di materiale promozionale a mezzo posta, a terzi soggetti facenti parte delle seguenti categorie economiche e merceologiche: Turistico, tempo libero, high tech, moda, arredamento, largo consumo, food & beverage, finanza, banche, assicurazioni, energia, ambiente, comunicazione, media, entertainment, real estate, farmaceutico, automobili, abbigliamento e tessile, formazione, editoria, ICT, retail, sport, telecomunicazioni e servizi in generale”.
In questo modo, chi desiderava ricevere esclusivamente offerte relative ai servizi di fornitura energetica si trovava di fronte a una scelta rigida: negare completamente il consenso oppure concederlo, accettando di ricevere un ampio ventaglio di comunicazioni commerciali, anche su servizi estranei al settore di proprio interesse.
Questa modalità di acquisizione dei dati tramite consensi omnibus comporta un’intrusione indebita nella sfera di riservatezza dell’utente e una perdita irreversibile del controllo sui propri dati personali.
Tutto ciò ha permesso alla società energetica di ottenere maggiori contatti a cui proporre i propri servizi, concludendo, in alcuni casi, contratti di fornitura luce e gas che altrimenti non avrebbe concluso.
Secondo l’autorità preposta questi contratti sarebbero invalidi perché ottenuti attraverso contatti illeciti (l’illiceità deriva dall’assunzione unitaria piuttosto che singola del consenso, in violazione del principio di granularità), a meno che il contraente – utente consumatore – non voglia sanare il rapporto sorto mantenendolo in essere. Queste formule di acquisizione dei consensi al trattamento dei dati personali eccessivamente ampie e generiche non possono far venire meno gli effetti dell’opposizione manifestata dall’interessato mediante l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni, dal momento che “non permettono di esprimere una valida, consapevole e inequivocabile manifestazione di volontà”.
Uguale discorso vale anche per i diversi mezzi di comunicazione: in estrema sintesi, dev’esserci un singolo consenso espresso per ogni diverso mezzo di comunicazione predisposto (sms, e-mail, Whatsapp ecc.).
Quali soluzioni ai consensi omnibus?
Per evitare ingenti sanzioni occorre che i soggetti “business”, a più titolo coinvolti nella sfrenata pratica del telemarketing, cambino il loro modo di assunzione dei dati personali dei consumatori prevedendo un’acquisizione libera, specifica e granulare dei consensi prodromici al trattamento.
Ad esempio, dalle agenzie responsabili del contatto con l’utente finale ci si potrebbe attendere un aggiornamento degli standard contrattuali, fino ad arrivare nei casi limite alla riduzione del corrispettivo in caso di reclamo per attivazione non richiesta, ma anche in presenza di un contatto iniziale illecito.
Inoltre, si potrebbero introdurre ulteriori obblighi contrattuali per le agenzie, quali:
- Comunicazione delle numerazioni impiegate;
- Utilizzo di una linea chiamante riconoscibile (con prefisso specifico per i call center o altro numero ricontattabile);
- Report dettagliati sulle campagne promozionali;
- Impiego di black-list;
- Capacità di fornire informazioni adeguate agli utenti;
- Adozione di soluzioni tecnologiche che garantiscano un’immediata identificabilità.
L’adozione di queste misure potrebbe arginare l’utilizzo indiscriminato dei consensi omnibus, restituendo agli utenti il pieno controllo sui propri dati e riducendo il rischio di sanzioni per le aziende coinvolte.