Videosorveglianza: novità dall’INL sul controllo a distanza dei lavoratori
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la circolare n. 1881/2019 in risposta alle numerose richieste di chiarimento circa la corretta applicazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) nelle ipotesi in cui vi siano cambi di titolarità dell’impresa che ha installato gli impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.
Nella circolare, l’INL afferma che, nel caso subentri un nuovo proprietario, non sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex articolo 4 qualora non siano mutati:
- i presupposti legittimanti (ad esempio, la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza sul lavoro);
- le modalità di funzionamento dell’impianto.
In tal caso è richiesto che il titolare subentrante comunichi all’Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione all’installazione degli impianti gli estremi del provvedimento stesso e che attesti con dichiarazione che non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità d’uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.
Qualora i richiamati presupposti siano mutati, al contrario sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex articolo 4 L. n. 300/1970.