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Incoterms: ripartizione dei rischi e strategia commerciale dopo i dazi di Trump

Tempo lettura: 3 minutiGli Incoterms costituiscono strumenti fondamentali per definire le responsabilità e bilanciare i costi nel commercio internazionale. Garantendo chiarezza e certezza nelle transazioni globali, hanno da ultimo acquisito particolare importanza nel contesto dell’American First Trumpiano

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Incoterms: uno strumento essenziale nella ripartizione delle responsabilità di trasporto e consegna

Gli Incoterms, acronimo di International Commercial Terms, rappresentano un corpus di regole codificate dalla Camera di Commercio Internazionale che, precisando il contenuto di una serie di termini commerciali, riflettono le prassi adottate nella vendita internazionale delle merci. In sintesi, gli Incoterms determinano con esattezza le responsabilità di venditori e acquirenti nella compravendita internazionale. In materia di trasporto e consegna, gli Incoterms stabiliscono precisamente le obbligazioni delle parti, le spese e, soprattutto, il momento e il luogo in cui avviene il passaggio dei rischi connessi alla consegna della merce dal venditore all’acquirente. A titolo esemplificativo, se le parti convengono di consegnare la merce EXW (Ex Works o, in italiano, Franco Fabbrica), il venditore adempie alle proprie obbligazioni mettendo la merce a disposizione del compratore presso i propri locali, mentre l’acquirente assume integralmente i rischi e i costi relativi a trasporto, sdoganamento e copertura assicurativa. All’estremo opposto, il DDP (Delivered Duty Paid, cioè il Reso Sdoganato) prevede che il venditore sopporti ogni rischio e costo fino alla consegna della merce sdoganata presso la destinazione pattuita. La selezione dell’Incoterms deve naturalmente essere appropriata alla tipologia di merce oggetto della vendita, alla modalità di trasporto prescelta e, soprattutto, riflettere l’eventuale scelta delle parti di stabilire obbligazioni supplementari quali, ad esempio, l’obbligazione di provvedere al trasporto o alla copertura assicurativa a carico del venditore o del compratore. 

 

 

Incoterms e clausole di hardship: rimedi contrattuali contro l’imprevedibilità

 

Per quanto chiare e univoche, le regole Incoterms non sono di per sé sufficienti a tutelare le imprese rispetto a eventi imprevedibili, di cui i dazi introdotti dall’Amministrazione Trump sono solo l’ultimo esempio. Per mitigare l’impatto di eventi imprevisti, si rende infatti necessaria la combinazione tra Incoterms e specifiche clausole di hardship. Tali clausole intervengono allorché eventi straordinari alterino significativamente l’equilibrio contrattuale senza tuttavia compromettere l’adempimento della prestazione. Un riferimento autorevole per la definizione di evento straordinario è costituito dai Principi UNIDROIT 2016, i quali stabiliscono criteri rigorosi per determinare se un evento possa giustificare o meno una rinegoziazione contrattuale in virtù della sua imprevedibilità. Tra i requisiti richiesti figurano la sopravvenienza dell’evento successivamente alla conclusione del contratto, la sua ragionevole imprevedibilità e l’estraneità al controllo della parte danneggiata. Inoltre, il rischio dell’evento non deve essere stato assunto contrattualmente. Qualora le condizioni elencate siano soddisfatte, la parte danneggiata può chiedere la rinegoziazione del contratto, pur senza sospenderne l’esecuzione. In assenza di un riferimento ai Principi UNIDROIT e in presenza di un contratto disciplinato dalla legge italiana, trova applicazione l’articolo 1467 del Codice Civile, che regola l’eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti a esecuzione continuata o periodica.

 

Incoterms e strategie future: l’approccio proattivo nella negoziazione

 

 

Nell’attuale scenario, in cui il commercio sconta scelte politiche protezionistiche e conflitti di portata mondiale, gli Incoterms devono essere selezionati con crescente attenzione nella redazione dei nuovi contratti commerciali, tantopiù se si tratta di accordi con partner statunitensi. Come anticipato, è fondamentale non limitarsi alla mera possibilità di invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta, ma occorre disciplinare specifici rimedi mediante l’inserimento di clausole di hardship quali le clausole di adeguamento del prezzo, in combinazione con la scelta degli Incoterms più favorevoli. Tali clausole dovrebbero riconoscere il diritto di recesso al verificarsi di fluttuazioni dei prezzi oltre determinate soglie ovvero nell’eventualità di imposizione di dazi superiori a una percentuale predeterminata. Particolarmente vantaggiose si rivelano anche le clausole modulari, che prevedono, ad esempio, un adeguamento automatico dei prezzi qualora i costi aumentino entro un determinato range percentuale e, in caso di incrementi superiori, il diritto di avviare una rinegoziazione con possibilità di recesso in caso di mancato accordo. È inoltre consigliabile prevedere espressamente una clausola sulla risoluzione delle controversie, che attribuisca preferibilmente la competenza a un organo arbitrale con sede in Italia al fine di evitare i costi e le incertezze derivanti da un contenzioso in stati esteri ovvero dalle procedure di riconoscimento di sentenze italiane in territorio straniero. Una gestione proattiva dei contratti e una scelta accurata degli Incoterms consentiranno alle imprese italiane di affrontare con maggiore sicurezza lo scenario in continua evoluzione delle politiche tariffarie statunitensi e non solo.

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