MOG 231 solo sulla carta: per la società nessuno sconto di pena

MOG 231

Ai fini del riconoscimento dell’attenuante della sanzione pecuniaria e, più in generale, dell’esonero da responsabilità amministrativa 231 non basta la mera adozione di un modello di organizzazione ma è necessario che detto modello sia reso effettivamente operativo e che, pertanto, sia stata svolta attività di informazione e formazione sul contenuto dello stesso, che l’organismo di vigilanza all’uopo nominato abbia svolto la propria attività di vigilanza e controllo, che le sanzioni disciplinari siano state effettivamente irrogate in caso di accertamento e contestazione di un illecito disciplinare.

Con la sentenza 7 ottobre 2022, n. 38025 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di presupposti per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 12, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 231/2001 che consente di beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà se l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha “adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Nel caso in esame, la società ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante in oggetto nonostante fossero stati accertati in giudizio l’adozione, nei tempi previsti, di un idoneo modello di organizzazione, con nomina di un organismo di vigilanza sull’osservanza delle regole interne di condotta da seguire, l’introduzione di un codice etico e di un sistema sanzionatorio e disciplinare, nonché l’adozione di un manuale in materia di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro.

I giudici di legittimità, nel rigettare la doglianza, hanno evidenziato che, “come del resto specificamente richiesto dalla lettera della norma, sarebbe stato necessario che tale modello fosse “reso operativo”, a tanto non bastando evidentemente la mera nomina dell’organismo di vigilanza, né le ulteriori iniziative descritte nel ricorso”.

Dunque, se il Modello 231 rimane sulla carta la società non beneficia di alcuno sconto di pena. Più in generale, ai fini dell’esonero di responsabilità amministrativa, il Modello 231 deve essere non solo adottato ma anche efficacemente attuato. Ma cosa significa dare efficace attuazione ad un Modello 231?

Qui viene in soccorso la norma. L’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 231/2001 specifica che: L’efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L’ente che abbia adottato un Modello 231 idoneo a prevenire i reati-presupposto è comunque responsabile se il Modello 231 “rimane sulla carta”, se allo stesso non viene data efficace attuazione, il che presuppone, come si è detto, un monitoraggio continuo e un’attività di verifica periodica (da parte dell’OdV) e l’eventuale modifica dello stesso (da parte della società) in caso di accertate violazioni delle prescrizioni in esso contenute o di mutamenti organizzativi o di business dell’ente, nonché l’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti autori delle condotte contrarie al Modello 231.

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