Tribunale di Milano: risoluzione di contratto di fornitura software e sito web

È di fondamentale importanza determinare nel dettaglio le clausole di un contratto avente ad oggetto: da un lato, (i) la fornitura di un prodotto informatico – nel caso di specie un software di gestione – e, dall’altra, (ii) l’attività di implementazione dello stesso per consentirne l’interazione con un sito web.

Il contratto stipulato tra una società editrice, committente, e una software house è stato considerato dal Tribunale di Milano come un negozio bilaterale con obbligazioni di risultato.

Il parametro per determinare il raggiungimento (o meno) del risultato – e quindi il corretto adempimento contrattuale della software house – nel caso di specie, è riscontrabile proprio nel confronto operato dal giudice tra

  • le clausole contrattuali, che disciplinavano nel dettaglio le prestazioni oggetto del contratto (e di conseguenza qualificavano il risultato da raggiungere), e
  • le CTU effettuate su software e sito, grazie alle quali è stato possibile determinare le mancanze e le carenze delle prestazioni della software house rispetto alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti.     

L’utilità economica delle obbligazioni poste a carico della software house, infatti, era costituita da tutte quelle prestazioni accessorie e successive alla mera fornitura del software che realizzano il risultato oggetto del contratto e ne determinano la corretta esecuzione.

Tali prestazioni erano state oggetto di contrattazione specifica, in occasione della quale le parti avevano determinato le prestazioni (principali e accessorie), le modalità di esecuzione, le tempistiche e, in generale, il risultato finale di un progetto raggiungibile solo mediante l’esecuzione di un complesso di attività interconnesse.

Pertanto, la mancata esecuzione di tali prestazioni – determinanti il valore economico del contratto e il raggiungimento del risultato – da parte della software house , legittimano la parte committente ad invocare l’inesattezza della prestazione, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subito.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, con una recente pronuncia del 22 maggio 2017.

La sentenza è interamente consultabile sulla rivista on line “Giurisprudenza delle Imprese”.

(Tribunale Ordinario di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa – Sezione “A” Civile, Sentenza del 22 maggio 2017, n.5752/2017)

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