Il socio assenteista può essere estromesso dalla società: le massime dei Notai del Triveneto
Partendo dalla constatazione che nella realtà societaria spesso i soci non partecipano, volontariamente o no, alle assemblee, i Notai del Triveneto hanno ritenuto necessario trovare uno strumento idoneo per consentire l’estromissione dei soci assenteisti. Tale strumento è stato identificato nella clausola di esclusione per prolungata assenza del socio inattivo o irreperibile.
I Notai del Triveneto, con le massime H.I. 29 e I.H.20, rispettivamente per le S.p.a. e per le S.r.l., ritengono legittimo introdurre nello statuto della società di capitali la clausola che prevede, fra le cause di esclusione del socio, quella della persistente assenza del socio dalle assemblee.
In particolare, la massima H.I.29 ritiene legittima la clausola statutaria che prevede che le azioni del socio di S.p.a. che non partecipa per un periodo di tempo prolungato possono essere riscattate o dalla società o dagli altri soci. Tale massima dispone inoltre che, trattandosi di norma inserita nello statuto e al fine di garantire la parità di trattamento dei soci, la clausola di riscattabilità deve essere introdotta con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto ed è valevole solo per il periodo successivo all’introduzione della stessa.
Anche la massima I.H.20, riferendosi alle S.r.l., ritiene legittimo inserire nello statuto come causa di esclusione la mancata partecipazione del socio all’attività assembleare. Anche in questo caso, la causa di esclusione si rivolge al socio che risulta assente per un periodo di tempo significativo, da calcolarsi dall’introduzione della clausola nello statuto.
In ipotesi si potrebbe pertanto identificare il «periodo di tempo significativo» di inattività, requisito essenziale per poter estromettere il socio, in più anni consecutivi di assenza dall’assemblea ordinaria.
Inserendo la clausola in uno statuto già esistente tramite una delibera adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie, sia nelle S.p.a. che nelle S.r.l., si rispetta inoltre il principio per il quale nelle società di capitali non esistono posizioni individuali degli azionisti che non siano modificabili dalla maggioranza. Pertanto, i Notai del Triveneto hanno ritenuto che, a maggior ragione nel caso in cui si voglia far valere la clausola per un periodo precedente alla sua introduzione, sia necessario il consenso dei soci che possano subire il riscatto, in quanto già assenti in quel periodo.
Questa massima genera nel panorama del diritto societario una vera riforma in quanto nelle società di capitali non vi è l’obbligo per i soci di partecipare alle assemblee – posto che sono soci di capitale – e che comunque non vi è una norma di legge che preveda l’esclusione del socio per giusta causa, almeno nelle S.p.a.. Nelle S.r.l., invece, posto che è possibile escludere il socio per giusta causa, il prolungato assenteismo del socio è stato annoverato come ulteriore causa di esclusione.