Diritti dei consumatori: le importanti novità della riforma

Le novità della riforma

La riforma del D.Lgs. 6 settembre 2005 n.206 c.d. Codice del Consumo, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.170/2021 e del D.Lgs. n.173/2021, rafforza ulteriormente i diritti dei consumatori; diritti che ogni venditore su piattaforme di e-commerce è tenuto a disciplinare, tutelare e aggiornare nelle proprie condizioni generali e termini di vendita.

In sintesi, si riportano le principali modifiche che interessano la vendita di beni e la fornitura onerosa di contenuti o servizi digitali.

Un nuovo corso per i consumatori

Il legislatore italiano ha dato attuazione a due direttive europee n.770 e 771 del 2019 che fanno parte del pacchetto normativo adottato sulla base della Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dell’11 aprile 2018, intitolata “Un New Deal per i consumatori” (COM(2018) 183 final).

Con l’obiettivo di armonizzare e ammodernare la disciplina a tutela dei consumatori nel caso in cui questi ultimi stipulino un contratto di compravendita di beni, l’adozione dei nuovi Decreti legislativi ha comportato l’integrale sostituzione del Capo I del Titolo III della Parte IV del Codice del Consumo, ora intitolato “Della vendita dei beni” e composto dagli articoli 128 a 135 septies, oltre che introdotto il nuovo Capo I bis (“Dei contratti di fornitura del contenuto digitale e di servizi digitali”).

Ricordiamo che tali disposizioni si applicano esclusivamente ai consumatori, quali persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

La vendita ai consumatori

Le modifiche riguardano in primis i contratti di vendita di beni conclusi tra venditori e consumatori, non più limitata ai beni di consumo. La categoria di bene, infatti, viene estesa sino a ricomprendervi i “beni con elementi digitali” e gli “animali vivi”. Il nuovo articolo 128 Codice del Consumo, rispetto alla versione ante-riforma, si riferisce ora ai beni tout court. Si tratta dunque di qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata, gli animali, nonché i contenuti digitali e i servizi digitali incorporati o interconnessi con beni.

Sono poi introdotti requisiti soggettivi e oggettivi, analiticamente indicati, al fine di valutare la conformità dei beni oggetto vendita ai consumatori: il bene sarà considerato conforme al contratto se entrambe le categorie di requisiti saranno soddisfatte (art. 129). Il concetto di non conformità del bene, che sostituisce il riferimento a vizi e difetti, è, pertanto, più ampio rispetto a quanto previsto in passato.

Viene nondimeno mantenuta la presunzione di non conformità originaria del bene, quando la non conformità si manifesti entro un anno dalla consegna (la presunzione era precedentemente di 6 mesi); si tratta di presunzione che può essere superata con la prova contraria fornita dal venditore (art. 135).

I rimedi per i consumatori

Ai sensi dell’articolo 133 dedicato alla responsabilità del venditore, quest’ultimo è tenuto responsabile per tutte le non conformità che emergono entro due anni dalla consegna del bene. I consumatori hanno oggi tempo fino a 26 mesi dalla consegna per agire in garanzia.

Se il termine di decadenza è stato notevolmente dilatato – prima era di soli 2 mesi – rimangono sostanzialmente invariati i rimedi, in alternativa fra loro, a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità. Essi hanno infatti la facoltà di scegliere il rimedio preferito fra riparazione e sostituzione (fermo restando che se la riparazione è eccessivamente onerosa il venditore potrà effettuare la sostituzione e che, comunque, vige il principio di buona fede nei rapporti fra le parti contrattuali), di fare espressa richiesta di riduzione del prezzo o di risolvere il contratto quando gli altri rimedi non siano esperibili, non siano efficaci o la non conformità sia grave (artt. 135 bis e seguenti). Il tutto sempre senza spese per i consumatori ed entro un “termine ragionevole”.

Nel caso di pagamento non integralmente effettuato a favore del venditore, inoltre, i consumatori hanno facoltà di sospendere i versamenti sino al ripristino della conformità del bene.

Fornitura ai consumatori di contenuti o servizi digitali

Quanto ai contenuti o servizi digitali, la riforma prevede specifici obblighi del venditore o del fornitore professionista, sue responsabilità e rimedi a favore dei consumatori per la mancata fornitura o per i difetti di conformità.

In particolare, il venditore/fornitore è obbligato a tenere informato i consumatori sugli aggiornamenti disponibili necessari per mantenere la conformità e a fornirglieli durante il periodo di durata della fornitura (se questa è prevista come continuativa per un determinato periodo) o, se la fornitura avviene in un unico atto o una serie di singoli atti, nel periodo di tempo che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi sulla base della tipologia e della finalità del contenuto digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto (artt. 135 decies e 135 undecies).

Il venditore è altresì tenuto a fornire ai consumatori, salvo diverso accordo, i contenuti o servizi digitali nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.

Gli articoli 135 septiesdecies a 135 vicies disciplinano rimedi per la mancata fornitura e per i difetti di conformità. Si tratta nel primo caso di richiesta di adempiere, mentre qualora sussistano difetti di conformità i consumatori avranno diritto al ripristino o a una congrua riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto mediante espressa dichiarazione.

Due analoghe previsioni di nullità, infine, “chiudono” il sistema: sono nulli i patti volti ad escludere o limitare, a danno dei consumatori, anche in modo indiretto, i diritti loro riconosciuti. Tale nullità c.d. di protezione può essere fatta valere solo dai consumatori e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 135 sexies e 135 vicies-bis).

Conclusioni

La vita del venditore on line professionista certamente si complica. Nonostante la novella sia in vigore già da qualche mese, inoltre, la contrattualistica pubblicata sui siti di e-commerce risulta ancora oggi priva dei necessari aggiornamenti.

Resta il fatto che alcuni aspetti della normativa si presentano anche come opportunità di valorizzazione dei propri servizi e fidelizzazione dei clienti consumatori.

Dell’inquadramento dei c.d. “contratti di dati personali” – transazioni commerciali attraverso le quali il consumatore concede i propri dati per accedere a contenuti e servizi digitali – si dirà nel prossimo contributo.

Leggi la normativa: il D.Lgs. n.170/2021 e il D.Lgs. n.173/2021.

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