Etichettatura ambientale, scattano i nuovi obblighi

etichettatura ambientale

Dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore i nuovi obblighi in materia di etichettatura ambientale per gli imballaggi (D.Lgs. n.116 del 3 settembre 2020 che modifica il c.d. Codice Ambiente). Nonostante la lunga serie di proroghe intervenute negli ultimi due anni, è oggi più che mai necessario non farsi cogliere impreparati.

La normativa

La normativa sull’etichettatura ambientale attua le regole UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (direttive UE 2018/851 e 2018/852) che hanno introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia, a prescindere da ogni altro specifico obbligo di etichettatura del prodotto.

In aiuto ai produttori, il Ministero della transizione ecologica (D.M. n.360/2022), di concerto con Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI), UNI, Confindustria e Federdistribuzione, ha pertanto elaborato dettagliate Linee Guida (ai sensi dell’art. 219, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006), per il corretto adempimento dei nuovi obblighi. Il documento abroga e sostituisce le precedenti, risalenti a marzo 2022 e promette il periodico aggiornamento dei contenuti.

I contenuti dell’etichettatura ambientale

Le Linee Guida, non aventi ovviamente forza di legge, forniscono utili indicazioni tecnico-operative per un’etichettatura ambientale conforme ai nuovi requisiti, risolvendo i numerosi dubbi manifestati da aziende e associazioni dei produttori.

Tutti gli imballaggi, che siano primari, secondari e terziari, dovranno essere “opportunamente” etichettati, veicolando informazioni quali, in primis, l’identificazione dei materiali di composizione utilizzati per l’imballaggio mediante l’apposizione della codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE della Commissione Europea. Tali codici dovranno essere indicati per ciascuna componente separabile manualmente da parte dell’utente dal sistema di ogni tipo di imballaggio.

Cogenti sono inoltre le indicazioni sulla raccolta differenziata per il consumatore finale, che ricomprendono la generica famiglia dei materiali prevalenti in peso utilizzati per l’imballaggio (es. carta, plastica, vetro, alluminio) e l’invito a verificare le disposizioni del proprio Comune per un corretto conferimento dei rifiuti.

Su imballaggi di piccole dimensioni (superficie maggiore inferiore ai 25 cm2 o la cui capacità non superi i 125 ml) il Ministero introduce la possibilità di ricorrere a canali digitali (es. App, QR code, siti web) al fine di trasmettere le informazioni nel circuito di distribuzione, in alternativa o per integrare l’apposizione fisica delle informazioni sull’imballaggio.

In ogni caso, che si tratti di etichettatura ambientale fisica o digitale, l’esperienza del Codice del Consumo insegna che bisognerà tenere a mente l’obiettivo delle nuove norme: una chiara ed esaustiva informazione al consumatore finale, comprensiva – ed è altamente consigliato – di tutti i suggerimenti utili per una raccolta differenziata di qualità, anche mediante grafiche e simboli o con l’ausilio dei colori codificati dalla norma UNI 11686 recante gli elementi di identificazione visiva per i contenitori di raccolta dei rifiuti urbani.

La responsabilità per l’apposizione dell’etichettatura ambientale è condivisa tra i diversi attori della filiera e potrà essere di conseguenza regolata tramite accordi commerciali e contratti che prevedano chi debba farsi carico degli obblighi.

Le sanzioni

La violazione degli obblighi di etichettatura ambientale comporta una sanzione amministrativa da euro 5.000 fino a euro 25.000 e la sanzione è comminabile a “chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti. Si tratta di una categoria piuttosto ampia, atta a ricomprendere sia i fornitori e fabbricanti di imballaggio che i commercianti, distributori e importatori di imballaggi contenenti il prodotto.

Per ovviare alle naturali tempistiche di adeguamento, tuttavia, l’ultimo decreto milleproroghe (D.L. n.228/202I) ha previsto che gli imballaggi privi dei requisiti prescritti in materia già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Si consiglia la lettura delle Linee guida del Ministero della transizione ecologica.

PIVA IT02230331205

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