Privacy violata se si rende pubblico l'Iban del condomino

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di violazione della privacy, in seguito alle lamentele di un condomino, che, danneggiato da un sinistro, ritrovava il suo Iban allegato nel verbale di assemblea in quanto presente in un atto di liquidazione predisposto dall’assicurazione. Ciò aveva provocato nel condomino fastidio, disoccupazione e disagio, in seguito alla illegittima diffusione dei suoi dati.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del condomino, ha precisato che l’interessato ha diritto a che l’informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza.

Ha poi proseguito la Cassazione affermando che: “Il bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato agli articoli 21 e 2 della Costituzione, nonché all'articolo 8 della Carta dei diritto fondamentali dell’U.E., quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando a “chiunque” e ad “ogni persona”, nei diversi contesti ed ambienti di vita, concorre a delineare l’assetto di una società rispettosa dell’altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza”.

La Corte ha precisato che nel caso di illegittima diffusione di dati la prova di aver adempiuto ad un obbligo contrattuale o di aver legittimamente riscontrato una richiesta, non può giustificare il pregiudizio alla privacy del soggetto al quale i dati diffusi si riferiscono.

L’assicurazione avrebbe potuto eseguire il proprio obbligo anche solo con un minimo di diligenza in più. Bastava, infatti, oscurare l’Iban del condomino prima di condividere il documento.

PIVA IT02230331205

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