La disattivazione dell’indirizzo email dell'ex dipendente: nuova pronuncia

Il Garante per le informazioni sloveno, a seguito di varie sollecitazioni, ha rilevato che molte realtà aziendali non gestiscono in maniera corretta l'indirizzo email dell'ex dipendente.

Il Garante ha sostenuto che il datore di lavoro è tenuto a disattivare la casella di posta elettronica dell’ex dipendente al momento della fine del rapporto di lavoro, in quanto cessa altresì la base giuridica che la legittima (articolo 48 della legge sui rapporti di lavoro).
Ciò garantisce anche certezza e tempestività dei dati, facendo corrispondere la situazione aziendale “virtuale” a quella reale.

Secondo il Garante, reindirizzare la posta dell’ex dipendente all’indirizzo di posta elettronica di un altro dipendente non è ammissibile. In tal caso, è importante considerare che si avrebbe un trattamento illegale dei dati personali di un ex dipendente, ma anche dei mittenti.

Dunque, prima della cessazione dei rapporti con il dipendente, il datore deve organizzare il sistema informatico aziendale in modo che i messaggi ufficiali vengano trasferiti ad un altro indirizzo (ad esempio una casella di posta elettronica comune per la posta in arrivo).

Il lavoratore conserva il diritto a poter cancellare messaggi e documenti privati e a salvarli su un altro supporto informatico, nonché a informare i propri contatti che non sarà più accessibile a questo indirizzo email.

La decisione del Garante sloveno – pur con quale peculiarità – si pone sulla scia delle numerose che sono state adottate dai Garanti dei Paesi UE, in particolare di quello italiano.

TVA IT02230331205

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