Ai fini del risarcimento del danno per registrazione abusivo di nome a dominio, anche in caso di accertata violazione, è necessario un adeguato corredo probatorio

Una società californiana, titolare esclusiva dei diritti sui marchi del noto personaggio Zorro, ha citato in giudizio una società italiana di consulenza artistica e pubblicitaria per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla registrazione, da parte della convenuta, del nome a dominio www.zorro.it.

L’acquisto e la cessione di nomi a dominio a fini pubblicitari rientra a pieno titolo nell’ambito dell’attività commerciale della convenuta. Nel caso di specie, però, il sito web collegato al nome a dominio www.zorro.it non è mai stato sviluppato, risultando, pertanto, privo di contenuti né banner pubblicitari.

All’esito del processo, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la violazione dei diritti sul marchio (“…per astratta potenzialità confusiva, anche per associazione fra i segni) e delle regole di concorrenza ex articolo 2598 c.c. (in quanto non può “…negarsi il rapporto di concorrenzialità fra le due società”…”), ma ha, invece, rigettato le richieste di risarcimento dei danni perché non sufficientemente provati dalla società attrice.

L’interessante pronuncia ci ricorda, ancora una volta, che un conto è “avere ragione”, altro conto è, invece,  ottenere la soddisfazione economica per quella ragione. In sostanza, i titolari dei diritti sul marchio devono ponderare preventivamente la promozione di un giudizio contro presunti violatori di tali diritti, soprattutto, ottenendo evidenze (documentali e no) dei danni che si pretende avere subito.

Ai fini del risarcimento, infatti, il Tribunale di Bologna ha valutato la carenza probatoria di parte attrice, rigettandone le richieste e compensando le spese di lite.           

PIVA IT02230331205

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