Attenzione al segreto industriale: l’applicazione della sentenza non è uniforme in tutto lo spazio europeo

Con ordinanza del 23 marzo 2016 il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di due società (appartenenti allo stesso gruppo e attive rispettivamente nella produzione e vendita in Italia di cementi ossei) di riconoscimento dell’efficacia extraterritoriale di una decisione della Corte di Appello di Francoforte.

La società produttrice aveva inizialmente agito avanti l’Autorità Giurisdizionale tedesca nei confronti di alcune società per indebita appropriazione di propri segreti industriali e del proprio know-how, lamentando la violazione di un accordo di collaborazione, comprendente precise obbligazioni di riservatezza.

Diversamente dal giudice di primo grado, che aveva rigettato le domande della società istante, ritenendo gli obblighi di riservatezza oggetto della controversia temporalmente limitati, la Corte d’Appello di Francoforte si era, invece, pronunciata favorevolmente, riconoscendo la natura segreta delle informazioni e l’efficacia delle obbligazioni di riservatezza, non soggette ad alcun limite temporale, nonché disponendo l’inibitoria alla produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita di una serie di prodotti di cemento osseo.

Sulla base di tale decisione, le società ricorrenti hanno agito avanti il Tribunale di Milano, lamentando la violazione dell’inibitoria disposta dalla Corte d’Appello di Francoforte, in conseguenza dello svolgimento da parte delle resistenti delle attività di distribuzione e vendita nel territorio europeo, compreso quello italiano.

Il Tribunale di Milano ha accolto le argomentazioni delle società resistenti, ritenendo priva di effetti transfrontalieri la decisione della Corte d’Appello di Francoforte (con motivazioni sostanzialmente analoghe ad altre decisioni emesse in riferimento al caso in questione da altri giudici europei).

In sostanza, il Tribunale ha rigettato la tesi delle ricorrenti, che fondavano l’efficacia cross border della decisione tedesca sulla base delle disposizioni del nuovo Regolamento (CE) n. 1215/2012, che, rispetto al precedente regolamento CE n. 44/2001, attribuisce automaticamente efficacia esecutiva negli altri Stati membri alla decisione emessa in uno Stato membro, se questa sia riconosciuta come esecutiva in detto Stato.

Diverse le argomentazioni sostenute in proposito dai giudici milanesi: con specifico riferimento ai segreti, i giudici hanno evidenziato come ancora non esistano una giurisdizione ed un diritto sostanziale uniformi nello spazio europeo, con conseguente frammentazione della tutela, stabilendo, pertanto, che, al di fuori delle ipotesi di marchio e di modello comunitario, in caso di violazioni di altri diritti, quali i segreti industrialila pronuncia per avere efficacia transfrontaliera deve essere in ogni caso esplicitamente tale, nel senso che il giudice che l’ha pronunciata “deve essersi posto la questione della giurisdizione su fatti avvenuti fuori del suo territorio di appartenenza e conseguentemente avere individuato i criteri di collegamento per radicare la propria giurisdizione anche per fatti avvenuti fuori dal territorio nazionale” (circostanza che non si era verificata nel caso di specie).

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