Money-transfer, privacy e antiriciclaggio: sanzioni pesantissime per 5 società

Il Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), ha recentemente emesso 5 ordinanze d’ingiunzione nei confronti di altrettante società che erogavano servizi di Money-transfer, per un totale di circa 5 milioni di euro

Il Nucleo polizia valutaria della Guardia di Finanza (“GDF”), su delega della Procura della Repubblica, ha compiuto le indagini necessarie che hanno consentito di accertare il coinvolgimento delle diverse società in un’operazione di trasferimento di ingenti somme denaro riconducibili a imprenditori cinesi e destinate all’invio in Cina.

Per eludere la normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità dei flussi di denaro, le società e i reali mittenti hanno utilizzato la tecnica del “frazionamento” dei trasferimenti, imputando a 154 soggetti, mittenti fittizi, altrettanti movimenti di somme di denaro – apparentemente autonomi tra loro – che risultassero, per ciascun mittente, al di sotto della soglia-limite prevista dalla legge.

Fermo restando il rilievo sui profili penali e dell’antiriciclaggio, sul piano privacy, il controllo della GDF ha consentito di accertare la violazione del Decreto Legislativo n.196/2003 (“Codice Privacy”) per l’illegittimo trattamento dei dati personali di 154 soggetti, assolutamente ignari del trattamento, da parte delle citate società. I mittenti fittizi (i cui dati erano stati tratti dalle fotocopie dei documenti d’identità già in possesso delle società) non hanno mai prestato (né potuto prestare) il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Pertanto, in forza degli articoli 162, comma 2-bis e 164-bis, comma 2 del Codice Privacy, il Garante ha quantificato l’ammontare delle sanzioni pecuniarie per le suddette violazioni – per ciascuna delle 5 società – come segue: con riferimento alla violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, nella misura di euro 10.000,00, per ciascuna delle 154 sanzioni, per un importo totale di euro 1.540.000,00; con riferimento alla violazione di cui all’art. 164-bis, comma 2, nella misura di euro 50.000,00, per un importo complessivo pari a euro 1.590.000,00.   

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