Sì alla decadenza nei contratti di autotrasporto

Il committente e il vettore che stipulano un contratto di autotrasporto possono decidere, in forza dell’autonomia negoziale, di regolare i rapporti tariffari inserendo nel contratto una clausola decadenziale che consenta al vettore di avanzare pretese per l’adeguamento delle tariffe ai costi minimi di autotrasporto soltanto entro un determinato termine convenuto (ad esempio sei mesi), indipendentemente dalla durata complessiva del contratto stesso.

Decorso detto termine senza che il vettore abbia comunicato al committente, con qualsiasi atto idoneo a darne notizia, la propria pretesa tariffaria, il primo perde il diritto a far valere i propri diritti, rinunciandovi tacitamente.

Nel caso recentemente trattato dalla Corte di Cassazione il vettore/committente e il sub-vettore avevano pattuito che qualsivoglia rivendicazione tariffaria inerente il contratto stipulato sarebbe dovuta pervenire a conoscenza del vettore/committente entro il termine decadenziale di sei mesi da ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla durata complessiva dello stesso.

Nel caso di specie, essendo pacifico il decorso dei sei mesi dalla scadenza dell’annualità contrattuale in cui si erano verificate le prestazioni tariffarie ridotte – e quindi contestate – la Suprema Corte (con sentenza del 20 gennaio 2016, n. 1037) ha considerato valida ed efficace la clausola che consentiva al sub-vettore di avanzare pretese di adeguamento soltanto entro il suddetto termine e, per tale ragione, ha rigettato il ricorso formulato dal vettore e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nell’importo complessivo di euro 5.200,00.

La questione ha rilievo nonostante il sistema delle tariffe minime non esista più, in quanto il meccanismo di decadenza può ritenersi contrattualmente spendibile nella diversa ipotesi dei costi minimi (ammesso e non concesso che questi siano applicabili).

Vale, pertanto, la pena per i committenti di incarichi di autotrasporto, prevedere precisi meccanismi di decadenza nel contratto con i vettori.

PIVA IT02230331205

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